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Regolamento del servizio di assistenza domiciliare

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 22.04.2009

Articolo 1. Definizione
Il Servizio di Assistenza Domiciliare è costituito da un complesso di interventi e di prestazioni di natura socio-assistenziale prestate al domicilio di persone sole e nuclei familiari, in presenza di soggetti a rischio di emarginazione, al fine di prevenire l’aggravamento di situazioni di bisogno e di favorire l’autonomia della persona.
L’obiettivo prioritario è la valorizzazione delle capacità residue della persona, per consentire la permanenza nei propri contesti di vita e limitare il ricorso all’istituzionalizzazione impropria.

Articolo 2. Finalità e obiettivi
La finalità del Servizio di Assistenza Domiciliare è quella di aiutare ogni cittadino, temporaneamente o permanentemente in condizioni di disagio sociale o di non autonomia, a continuare a vivere nel proprio domicilio, concorrendo a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità, nell’ambito dei rapporti familiari e sociali.
Pertanto, gli obiettivi del servizio sono:
• prolungare il più a lungo possibile una dignitosa permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita, compatibilmente con le risorse e le condizioni di gravità, evitando nel contempo il ricovero in istituto;
• contribuire al mantenimento dell’equilibrio familiare, qualora sia appesantito da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;
• prevenire e recuperare situazioni a rischio di emarginazione sociale;
• contribuire con le altre risorse del territorio ad elevare la qualità della vita delle persone, favorendo la socializzazione e i rapporti interpersonali degli utenti, al fine di limitare l’isolamento sociale.

Articolo 3. Destinatari
Il servizio domiciliare è rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Gaiarine, compatibilmente con le risorse di bilancio, che si trovino in stato di bisogno.
Destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare sono:
- i nuclei familiari in cui sono presenti persone con ridotto grado di autosufficienza fisica, con scarsa capacità organizzativa nel governo della casa, in situazioni di solitudine e di isolamento psicologico, che hanno difficoltà a mantenere rapporti con il mondo esterno (soprattutto i soggetti di età più avanzata ed i diversamente abili);
- i nuclei familiari comprendenti minori a rischio di emarginazione o disabili in presenza di situazioni di grave disagio o di emergenza (difficoltà temporanea nella conduzione familiare, allontanamento dei genitori per cause di forza maggiore, periodi di ospedalizzazione degli stessi, ecc.).
L’individuazione degli utenti dell’assistenza domiciliare spetta al Servizio Sociale del Comune e dovrà essere effettuata tenendo presenti, in via prioritaria, le fasce di popolazione a più alto rischio di istituzionalizzazione.
L’ammissione al Servizio è, quindi, determinata, oltre che dalle condizioni socio-economiche, anche da una valutazione complessiva dello stato di bisogno dei cittadini richiedenti (stato di salute, presenza di gravi handicap psico-fisici, assenza di parenti prossimi, condizione di solitudine, ecc.).
Possono non essere ammesse al servizio le persone totalmente non autosufficienti e prive di qualsiasi aiuto familiare, qualora la loro condizione richieda un’assistenza continuativa e specializzata, quale il Servizio non è in grado di erogare.
Possono accedere anche le persone domiciliate nel Comune che contribuiranno alla spesa del Servizio come cittadini residenti per i primi sei mesi di erogazione secondo le modalità di compartecipazione successivamente descritte (con ISEE della famiglia di residenza); in seguito, se ancora fruitori del servizio dovranno pagare la quota intera.

Articolo 4. Prestazioni
Il Servizio di Assistenza Domiciliare, nel fornire le prestazioni di seguito descritte, intende valorizzare le abilità residue dell’utente nel rispetto della sua volontà ed autonomia personale nello svolgimento delle attività quotidiane.
Le prestazioni di aiuto domiciliare relative ai bisogni personali dell'utente e alla casa possono essere:
• aiuto nell’igiene e cura della persona;
• la pulizia dell’ambiente e dell'alloggio;
• aiuto nella preparazione dei pasti nei casi in cui l'utente sia nell'incapacità o nell'impossibilità di farlo in totale autonomia; in alternativa, fornitura di pasti caldi a domicilio;
• disbrigo di semplici pratiche o commissioni (ritiro referti medici, pagamento bollette, ritiro della spesa, ecc.) qualora l'utente sia impossibilitato a farlo autonomamente o solo se accompagnato;
• soddisfacimento delle necessità inerenti il ricovero qualora l’utente sia temporaneamente degente presso il Presidio Ospedaliero, Centro di Riabilitazione ecc, quando non vi siano familiari che possano provvedere a tali necessità;
• accompagnamento dal medico e/o presso altri servizi socio-sanitari;
• interventi di emergenza attivando i presidi sanitari preposti;
• aiuto a mantenere i contatti e le relazioni con i familiari e vicinato;
• sostegno e stimolo nel recupero, se possibile, dell'autonomia della persona assistita per metterla in condizioni di gestire autonomamente o con il minimo aiuto, la propria vita evitando i rischi di isolamento e di emarginazione;
• servizi di lavanderia e stireria;
• supporto ed educazione del caregiver;
• segretariato sociale (informazioni sulle risorse, servizi esistenti e modalità di accesso).
Nell’ambito delle prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare sono previste anche quelle di tipo educativo, rivolte in particolare ai minori, poiché si caratterizzano come intervento preventivo diretto al sostegno del minore e della famiglia al fine di migliorare la qualità del rapporto tra genitori e figli, anche rafforzando i legami parentali.
L’intervento si rende necessario quando il nucleo familiare manifesta sintomi di disagio, rivelando una situazione di rischio per i minori che ne rappresentano i suoi componenti più deboli.
Le prestazioni da rendere sono:
- sostegno alla quotidianità per garantire alimentazione regolare, custodia, istruzione, fruizione del tempo libero, nei casi di temporanea incapacità di intervento da parte della famiglia;
- sostegno educativo, per superare situazioni di disagio prodotte da modelli familiari problematici, anche favorendo l’integrazione e l’apprendimento scolastico, nonché l’inserimento in specifiche realtà di socializzazione.
Le caratteristiche qualitative e quantitative dell’ intervento sono definite nel progetto di assistenza individuale/familiare condiviso tra utente, la sua rete di riferimento ed il Servizio Sociale Professionale.
Tali mansioni possono variare in relazione a singole ed individuali situazioni ed esigenze.
Le prestazioni SAD possono essere giornaliere, settimanali o periodiche a seconda delle singole esigenze rilevate, e quindi programmate.
Le prestazioni mediche, specialistiche, infermieristiche e riabilitative di cui abbisognano gli utenti sono di competenza dell’ASL, che deve garantire, attraverso i presidi sanitari e l’organizzazione distrettuale dei servizi, i necessari interventi, ovviamente coordinati anche sotto il profilo organizzativo, con le altre prestazioni socio-assistenziali del servizio domiciliare.
Qualora l’utente del servizio di assistenza domiciliare (A.D.) fruisca anche di prestazioni sanitarie a domicilio coordinate con quelle socio-assistenziali, il servizio complessivamente inteso assume la denominazione di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.). Ai destinatari dell’ADI si applica quanto previsto dal penultimo comma del successivo art. 8 relativamente alla compartecipazione dell’utente ai costi del servizio.

Articolo 5. Personale
Il servizio di assistenza domiciliare è organizzato ed espletato dalle seguenti figure professionali:
RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE con funzioni di:
• operare per il raggiungimento degli obiettivi del servizio, individuando le modalità gestionali e ottimizzando l’impiego delle risorse anche favorendo l’aggiornamento e la riqualificazione del personale;
• procedere alla formale ammissione degli utenti al servizio;
• assumere i relativi provvedimenti amministrativi.
ASSISTENTE SOCIALE con funzioni di:
• raccogliere le segnalazioni/domande, valutando il bisogno anche attraverso la visita domiciliare e curando l’istruttoria;
• provvedere alla definizione dei progetti individualizzati d’intervento, previa valutazione dei bisogni dei singoli utenti, e determinazione di tempi, modalità e tipologia delle prestazioni da erogare;
• indirizzare l’operato del personale addetto all’assistenza per l’attuazione del progetto d’intervento concordato, con particolare attenzione alla relazione con l’utente;
• verificare l’efficacia dell’intervento mediante monitoraggi e rilevazioni, formulando ipotesi di sviluppo e proponendo modifiche ed integrazioni al Progetto assistenziale;
• collegare le risorse del territorio attivabili per ogni situazione;
• coordinare, programmare e verificare il servizio assicurando il corretto svolgimento delle attività degli assistenti domiciliari e garantisce le loro sostituzioni;
ASSISTENTE DOMICILIARE con funzioni di:
• svolge le prestazioni previste dal Regolamento in conformità al proprio profilo professionale e alle modalità e disposizioni concordate nel progetto individuale/familiare;
• segnala le particolari necessità dell’utente;
• partecipa alle riunioni di coordinamento, programmazione e verifica su indicazione dell’Assistente Sociale.
Le prestazioni di cui all’art.4 del servizio di assistenza domiciliare sono rese dal Comune con personale dipendente o mediante affidamento a soggetti esterni.
L’assistente domiciliare agisce nella propria professionalità in accordo con le disposizioni del coordinatore del servizio e nel rispetto della riservatezza.
Le funzioni dell’assistente domiciliare sono svolte da personale in possesso di adeguata qualifica professionale.
Qualora siano previste prestazioni di carattere educativo, può essere fatto ricorso alla figura dell’educatore professionale.

Articolo 6. Requisiti e modalità di ammissione
L’ammissione e la presa in carico al Servizio di Assistenza Domiciliare è normalmente subordinata alla presentazione di apposita richiesta formulata dal diretto interessato o da un suo familiare o altro soggetto, qualora lo stesso sia impossibilitato a farla.
In ogni caso la sottoscrizione dell’istanza e delle dichiarazioni in essa contenute deve essere fatta da persona avente titolo ai sensi di legge, con particolare riferimento a quanto previsto dal DPR 445/2000.
La richiesta, redatta su apposito modulo predisposto e messo a disposizione dal Comune, va inoltrata al Servizio Sociale comunale allegando tutte le informazioni e la documentazione utili per l’istruttoria ed in particolare:
• dichiarazione e attestazione ISEE, in corso di validità, del nucleo anagrafico di residenza;
• la documentazione o autocertificazione relativa al possesso di qualunque reddito esente IRPEF del beneficiario del servizio;
• eventuale copia del verbale d’invalidità o certificato di handicap permanente grave (art.4. Legge 104/92);
• per la parte del servizio relativa alla fornitura dei pasti o aiuto nella loro preparazione, eventuale dichiarazione relativa alla presenza di allergie alimentari o patologie che determinano diete particolari;
• altre certificazioni mediche o documenti ritenuti utili, da parte dell’utente, per la valutazione della richiesta.
Il richiedente dovrà esprimere inoltre il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della normativa vigente di riferimento.
Il Servizio Sociale del Comune acquisisce d’ufficio tutti i certificati a disposizione della Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente sui procedimenti amministrativi.
L’Amministrazione Comunale ha inoltre facoltà di richiedere ogni altro documento ritenuto utile per l’istruttoria della domanda, anche attraverso l’istituto dell’autocertificazione.
Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, così come da normativa.
In particolari casi, l’attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare può essere effettuata d’ufficio se è parte integrante del processo di aiuto.
L’assistente sociale procede all’elaborazione del progetto relativo al Servizio di Assistenza Domiciliare, tenendo conto del contesto organizzativo, delle esigenze dell’utente e dei riscontri emersi anche a seguito di visita domiciliare.
Costituiscono elementi di valutazione sociale per l’ammissione al Servizio l’assenza o carenze familiari, determinati stati di difficoltà anche economica, solitudine, abbandono o isolamento, stati di malattia o invalidità che pregiudichino l’autonomia o l’autosufficienza della persona, stati particolari di bisogno, di emarginazione o di difficoltà, da valutare caso per caso.
Le istanze di ammissione vengono esaminate, di norma, secondo l’ordine cronologico e secondo i tempi previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.
L’individuazione delle priorità nell’attivazione del Servizio spetta alla valutazione professionale dell’Assistente Sociale; in caso di eventuale lista d’attesa, decide quale domanda debba essere soddisfatta per prima tenendo conto della presenza/assenza di una rete informale, del livello di autonomia, della situazione socio-economica complessiva e della eventuale valutazione dell’Unità di Valutazione Multi-Dimensionale (U.V.M.D.) sul soggetto richiedente.

Articolo 7. Disposizioni particolari
a. In caso di situazioni particolari, su richiesta motivata dell’Assistente Sociale, il Responsabile del Servizio Sociale può prevedere l’attivazione immediata del Servizio di Assistenza Domiciliare demandando a posteriori l’istruttoria completa ed eventuali recuperi della quota di compartecipazione al Servizio.
b. Il Servizio di Assistenza Domiciliare può essere gratuito in caso di minori a rischio, dove sia fondamentale mantenere la presa in carico del caso per salvaguardare il minore stesso o nel caso sia previsto un intervento preventivo o prescrittivo anche dell’Autorità Giudiziaria.
c. L’attivazione del Servizio è gratuita per un massimo di 5 accessi qualora il Servizio medesimo sia richiesto per insegnare ai familiari le tecniche di pulizia e di igiene personale e l’utilizzo di presidi vari, limitatamente ai casi in cui vi sia una dimissione ospedaliera o l’inserimento in famiglia di personale privato. Le famiglie che hanno già utilizzato tale opportunità non potranno richiederla una seconda volta, se non trascorsi sei mesi e modificata la situazione socio-sanitaria del soggetto.
d. In situazioni di particolare rilievo e gravità a livello psico-sociale, oppure quando il pagamento del servizio può pregiudicarne l’erogazione, ritenuta invece assolutamente necessaria e improrogabile in base alla valutazione dell’Assistente Sociale e/o dell’U.V.M.D., il Responsabile del Servizio Sociale con proprio atto, in parziale deroga al presente regolamento, può erogarlo con una partecipazione ridotta o gratuita a carico del beneficiario.
e. Eventuali altre eccezionali situazioni non rientranti in queste particolarità, saranno demandate a decisioni o provvedimenti della Giunta Comunale.
f. Non è prevista alcuna compartecipazione nel caso di decesso dell’utente nel corso del primo mese di attivazione del servizio.
g. Il servizio pasti è a totale carico dell’utente; qualora la persona si trovi in difficoltà economiche potrà chiedere l’erogazione di un contributo economico per il pagamento del servizio.

Articolo 8. Compartecipazione dell’utente a costi del Servizio
Per fruire del servizio di assistenza domiciliare, quale prestazione sociale agevolata ai sensi dell’art.1 del D.Lgs.n. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni, gli utenti sono chiamati alla contribuzione del costo dello stesso sostenuto dal Comune, in base alla situazione economica del nucleo familiare di riferimento.
L’utente partecipa alla spesa secondo la propria situazione economica e patrimoniale certificata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica della Situazione Economica Equivalente (ISEE) riguardante la propria famiglia anagrafica, resa ai sensi del Decreto Legislativo n°109/98 e successive modificazioni e integrazioni.
Per i Servizi di cui al presente regolamento, a tale Dichiarazione vanno aggiunti tutti i redditi esenti IRPEF del solo beneficiario del servizio (o dei beneficiari in caso di più persone in carico al Servizio di Assistenza Domiciliare presenti nello stesso nucleo).
A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano i seguenti redditi esenti IRPEF, che vengono considerati ai fini della presente disposizione: la pensione e/o assegno sociale, l’indennità di accompagnamento, la rendita vitalizia INAIL, le pensioni di guerra e le indennità corrisposte ai ciechi, sordo-muti e invalidi civili, l’assegno percepito dal coniuge per il mantenimento dei figli, i contributi pubblici, la pensione estera non conteggiata nell’IRPEF.
Di tali redditi si terrà conto nella misura del 50% determinando un ISEE modificato denominato ISEE-SAD calcolato nel seguente modo:
(ISE della famiglia anagrafica + 50% redditi esenti IRPEF dei soli beneficiari del servizio) : coefficiente di equivalenza della famiglia anagrafica = ISEE-SAD
La partecipazione dell’utente è determinata secondo le modalità della seguente tabella, che prevede:
• dieci fasce di compartecipazione al costo del servizio;
• una soglia minima ISEE-SAD al di sotto della quale il Servizio è gratuito, e pari all’importo provvisorio stabilito annualmente per il trattamento minimo INPS (l’importo provvisorio per l’anno 2009 è pari ad € 5.956,60 );
• una soglia massima ISEE-SAD al di sopra della quale il Servizio è sempre a totale carico dell’utente, e pari all’importo stabilito annualmente dalla Regione quale limite ISEE per l’accesso all’Assegno di Cura (è pari ad € 14.992,07 se calcolato sui redditi anno 2007).
DA A Percentuale di costo del servizio
fino a PM gratis
PM PM + (limite ADC-P.M.) X 11,1% 10%
PM + (limite ADC-P.M.) X 11,1% PM + (limite ADC-P.M.) X 22,2% 20%
PM +(limite ADC-P.M.) X 22,2% PM + (limite ADC-P.M.) X 33,3% 30%
PM + (limite ADC-P.M.) X 33,3% PM + (limite ADC-P.M.) X 44,4% 40%
PM + (limite ADC-P.M.) X 44,4% PM + (limite ADC-P.M.) X 55,5% 50%
PM + (limite ADC-P.M.) X 55,5% PM + (limite ADC-P.M.) X 66,6% 60%
PM + (limite ADC-P.M.) X 66,6% PM + (limite ADC-P.M.) X 77,7% 70%
PM + (limite ADC-P.M.) X 77,7% PM + (limite ADC-P.M.) X 88,8% 80%
PM + (limite ADC-P.M.) X 88,8% PM + (limite ADC-P.M.) X 100% 90%
PM + (limite ADC-P.M.) X 100% 100%
Legenda: PM = importo pensione minimaINPS
ADC = limite valore ISEE per l’accesso all’assegno di cura
Per costo del servizio si intende l’importo orario (eventuale IVA compresa) sostenuto dal Comune per il personale addetto all’assistenza (assistente domiciliare/educatore) moltiplicato per il numero delle ore di prestazioni fruite dall’utente nel periodo di riferimento. Non è a carico dell’utente il costo per il trasferimento al suo domicilio del personale addetto all’assistenza (costo per il personale e per l’automezzo).
L’utente che non presenta alcuna documentazione reddituale e/o patrimoniale per l’accesso al Servizio è tenuto al costo dello stesso nella misura dell’importo massimo.
Entro il mese di giugno di ogni anno, gli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare devono presentare al Comune una dichiarazione ISEE aggiornata con i redditi dell’anno precedente ed ogni altra documentazione per il calcolo dell’ ISEE-SAD.
Ogni utente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della sua situazione, in particolare quella economica ed abitativa.
In applicazione dell’art.3, comma 2-ter, del D.Lgs. 109/98 come integrato dal D.Lgs. 130/2000, limitatamente a prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a favore di portatori di handicap (certificati ai sensi dell’art. 4 L. 104/1992) nonché anziani ultra sessantacinquenni, non autosufficienti (con certificazione dell’ULSS), si deve considerare la situazione economica del solo assistito per l’accesso alle prestazioni agevolate del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).
L’Amministrazione in qualsiasi momento può attivare, ai sensi della normativa vigente di riferimento, dei controlli sulla veridicità delle informazioni fornite.

Articolo 9. Cessazione, riduzione o sospensione delle attività di
Assistenza Domiciliare
Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare cessano in caso di:
• richiesta dell’utente e/o dei familiari;
• decesso dell’utente o suo ricovero definitivo presso strutture di ospitalità;
• modifiche sostanziali della situazione per cui il Servizio Domiciliare non è più ritenuto la risposta adeguata ai bisogni socio-assistenziali del beneficiario;
• mancato pagamento della quota di compartecipazione protratta per almeno tre mesi e senza motivata giustificazione;
• gravi e documentati episodi di mancanza di rispetto dell’utente e dei suoi familiari nei confronti dell’operatore;
• non adesione da parte dell’utente al progetto di aiuto individuale/familiare.
Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare possono essere sospese in caso di:
• richiesta motivata dell’utente e/o dei suoi familiari;
• assenza temporanea dell’utente dal territorio comunale;
• ricovero provvisorio dell’utente in strutture ospedaliere o residenziali;
• modifiche del progetto individuale/familiare.
Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare possono subire variazioni o riduzioni in caso di particolari esigenze organizzative dell’Ente pur cercando di mantenere le prestazioni essenziali.

Articolo 10. Sostituzione o supplenza del personale
Nei casi di malattia, di ferie o di impedimenti del personale incaricato, verranno poste in essere tutte le opportune procedure e modalità operative per cercare di garantire la continuità del servizio.

Articolo 11. Rapporto fra operatori e utenti
L’utente e gli operatori sono tenuti al reciproco rispetto.
L’utente, o la sua persona di riferimento, è tenuto a convalidare, con la propria firma, le presenze dell’operatore, assumendosi così la responsabilità delle prestazioni effettuate dallo stesso, tramite un modulo messo a disposizione dal Servizio.

Articolo 12. Collaborazioni con altri servizi
Il Servizio di Assistenza Domiciliare collabora nell’ambito di una concezione integrata degli interventi e sulla base di precisi accordi, convenzioni e protocolli con i servizi dell’Unità Locale Socio-Sanitaria n° 7 di Pieve di Soligo e con i servizi e gli organismi di altri Enti, ivi comprese le associazioni e/o forme organizzate di volontariato e i volontari del Servizio Civile Nazionale o Regionale.