Norme regolamentari sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Approvato con deliberazione giuntale n.10/2008
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento.
1. Il presente regolamento, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, disciplina:
a) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell’espletamento delle procedure amministrative;
b) gli organi, gli uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
c) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
d) i procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
e) i ruoli, le dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;
f) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.
Art. 2 - Ambito di applicazione.
1. Il presente regolamento:
a) trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro intrattenuti con il personale dipendente;
b) stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulate, al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva,
c) stabilisce le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione.
Art. 3 - Quadro di riferimento normativo.
1. Per quanto non previsto specificatamente nel presente regolamento, si applicano le disposizioni:
a) del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni e delle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, approvate con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
c) degli articoli non soppressi della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93;
d) dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo;
e) della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni;
f) delle altre disposizioni di legge applicabili ai rapporti di pubblico impiego presso gli enti locali, non contrastanti con quelle in precedenza elencate;
g) delle eventuali nuove norme di legge inerenti la pubblica amministrazione in generale e gli enti locali in particolare.
2. Per la interpretazione ed applicazione dei contenuti del presente regolamento si osservano i principi stabiliti dall’art. 12 delle «Disposizioni sulla legge in generale» del codice civile con particolare riferimento alle norme richiamate nel comma precedente, tenendo conto altresì degli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.
TITOLO II
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Capo I
Principi generali
Art. 4 - Criteri generali di organizzazione.
1. L’organizzazione della struttura dei servizi e degli uffici, al fine di rendere l’attività del comune più produttiva ed efficace, nel rispetto delle norme prima richiamate, si ispira ai seguenti criteri e principi:
a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali;
c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche, nonché con quelle del lavoro privato.
2. In particolare disciplina:
a) le sfere di competenza;
b) le attribuzioni e le responsabilità;
c) il raccordo dell’apparato amministrativo con l’organo politico-istituzionale, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, secondo quanto stabilito dall’art. 97 della Costituzione.
3. I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.
Capo II
Organizzazione
Art. 5 - Struttura organizzativa.
1. La struttura organizzativa è articolata in aree, servizi ed uffici. L’articolazione della struttura non costituisce fonte di rigidità organizzativa ma razionale ed efficace strumento di gestione. Deve, pertanto, essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell’ente.
2. L’area è la struttura organica di massima dimensione dell’ente, deputata:
a) alle analisi dei bisogni per settori omogenei;
b) alla programmazione;
c) alla realizzazione degli interventi di competenza;
d) al controllo, in itinere, delle operazioni;
e) alla verifica finale dei risultati.
3. L’area comprende uno o più servizi secondo raggruppamenti di competenza adeguati all’assolvimento omogeneo e compiuto di una o più attività omogenee.
4. Il servizio costituisce un’articolazione dell’area. Interviene in modo organico in un ambito definito di discipline o materie per fornire servizi rivolti sia all’interno che all’esterno dell’ente; svolge inoltre precise funzioni o specifici interventi per concorrere alla gestione di un’attività organica.
5. L’ufficio costituisce una unità operativa interna al servizio che gestisce l’intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce l’esecuzione; espleta inoltre attività di erogazione di servizi alla collettività. Il numero degli uffici e le rispettive attribuzioni sono definiti in base ai criteri di cui al capo I e tenendo conto della omogeneità od affinità delle materie, della complessità e del volume delle attività, dell’ampiezza dell’area di controllo del responsabile dell’ufficio, della quantità e qualità delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, contemperando le esigenze di funzionalità con quelle di economicità.
Art. 6 - Individuazione e articolazione delle aree. Unità di progetto.
1. Le aree rappresentano le unità organizzative di massima dimensione, alla direzione delle quali sono preposti dipendenti appartenenti alla categoria “D”.
2. Sono istituiti le aree, i servizi e gli uffici di cui al prospetto allegato A)
Art. 7 - Segretario comunale.
1. Il comune ha un segretario titolare, dipendente da apposita agenzia, avente personalità giuridica di diritto pubblico, iscritto all’albo di cui all’art. 98 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed al d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.
2. Il segretario comunale dipende funzionalmente dal sindaco.
3. La nomina, la conferma e la revoca del segretario comunale, sono disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale ai sensi dell’art. 108, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
5. Al segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:
a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle aree e ne coordina l’attività;
c) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del consiglio e della giunta, curandone la verbalizzazione;
d) può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente;
e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.
6. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario spettano le funzioni previste dall’art. 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. Allo stesso viene corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento una specifica indennità, la cui misura è determinata dall’ente nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 44 del C.C.N.L. 16 maggio 2001;
7. Tra le funzioni di cui alla lettera e) del precedente comma 5 possono essere anche svolte quelle di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
8. Il segretario comunale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 99, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, cessa automaticamente dall’incarico con la cessazione del mandato del sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario;
9. La copertura assicurativa dei segretari comunali trova disciplina nell’art. 49 del C.C.N.L. 16 maggio 2001.
Art.8 - Direttore generale.
1. Ove le funzioni non sono conferite al segretario, la nomina del direttore generale è disposta dal sindaco nel rispetto delle norme di cui ai seguenti commi.
· Previa stipula di apposita convenzione con altri comuni le cui popolazioni assommate con quella di questo comune raggiungono i 15 mila abitanti, si potrà procedere alla nomina del direttore generale. Nella convenzione fra l’altro dovrà essere esplicitamente previsto:
a) il sindaco che provvede alla nomina e alla revoca;
b) l’obbligo per cui tutte le giunte dei comuni convenzionati adottino la deliberazione preventiva alla nomina ed alla revoca;
c) i criteri di ripartizione della spesa.
3. La nomina a direttore generale a soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, è disposta previa pubblicazione, all’albo pretorio comunale e su internet, di avviso pubblico, acquisizione dei curricula formativi e professionali degli aspiranti e deliberazione della giunta comunale.
4. Il direttore generale provvede a dare concreta attuazione agli obiettivi ed agli indirizzi stabiliti dagli organi di governo e sovrintende alla gestione complessiva dell’ente, nel rispetto dei principi indicati all’art. 1 del presente regolamento, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa. Il direttore generale risponde direttamente al sindaco del proprio operato.
5. Il direttore generale predispone il piano dettagliato e gli obiettivi previsti dalla lettera a), comma 2, dell’art. 197, del T.U. n. 267/2000, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione o strumento equivalente.
6. Il direttore generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle aree e ne coordina l’attività, adotta gli atti di gestione che li riguardano; inoltre, partecipa al controllo della gestione dell’attività dell’ente.
Art. 9 - Trasformazione del rapporto di lavoro.
1. In relazione al disposto dell’art. 91, comma 2, del T.U. n. 267/2000, troverà pronta applicazione, a richiesta, l’istituto della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, così come il ritorno al tempo pieno.
2. Per la procedura da seguire ed i limiti da osservare troveranno puntuale applicazione le norme contrattuali vigenti nel tempo.
Capo III
Controllo di gestione - Attività di valutazione
Sezione I
Controllo di gestione
Art. 10 - Funzioni del controllo di gestione.
1. Potrà essere istituito con deliberazione giuntale, ai sensi dell’art. 196 del T.U. 18.08.2000, n. 267, e secondo i principi generali dettati dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, il controllo di gestione.
2. Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l’efficacia, l’efficienza e la economicità dell’azione amministrativa al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa.
Art. 11 - Struttura del controllo di gestione.
1. Il controllo di gestione, qualora istituito e così come definito dall’art. 4 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, verrà effettuato da apposita struttura organizzativa, nominata dalla giunta comunale, la quale dovrà prevedere composizione e durata della struttura organizzativa stessa
Art. 12 - Processo operativo del controllo di gestione.
1. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:
a) PREVENTIVA: comprende le attività di definizione e formalizzazione degli obiettivi operativi dell’ente. Tale fase coincide con la procedura di definizione del piano esecutivo di gestione di cui all’art. 169 del T.U. 18.08.2000, n. 267. Qualora, ricorrendo il caso di cui al comma 3 del citato art. 169, la giunta comunale non intenda adottare il piano esecutivo di gestione, si assumerà come piano dettagliato degli obiettivi il bilancio di previsione articolato per servizi, nonchè la relazione previsionale e programmatica;
b) CONCOMITANTE: rappresenta quel momento del processo di controllo che si sviluppa nel corso di attuazione del programma al fine di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi preventivamente stabiliti;
c) CONSUNTIVA: concerne la rilevazione dei risultati effettivamente conseguiti;
d) DI PRESENTAZIONE DEI DATI: consiste nel presentare i dati relativi ai risultati conseguiti confrontati con gli obiettivi programmati.
Art. 13 - Caratteristiche del controllo di gestione.
1. Il controllo di gestione dovrà avere le seguenti caratteristiche:
a) GLOBALITÁ: deve comprendere l’intera attività organizzativa dell’ente;
b) PERIODICITÁ: l’attività di controllo, inteso come processo continuativo di rilevazione dei dati, deve consentire, almeno con periodicità semestrale, l’analisi dei dati raccolti;
c) TEMPESTIVITÁ: le informazioni rilevate sull’andamento gestionale dei servizi, in quanto rivolte alla valutazione ed alla individuazione delle scelte gestionali dell’ente e, pertanto, finalizzate a correggere eventuali disfunzioni e/o inefficienze, deve pervenire al «nucleo di valutazione» di cui al successivo art. 19.
Art. 14 - Principi del controllo di gestione.
1. I principi del controllo di gestione consistono:
a) CONTROLLO DEI COSTI. Il controllo dei costi consiste nella rilevazione e nella valutazione sistematica dei costi sostenuti dall’ente in tutte le sue articolazioni, secondo i principi della contabilità finanziaria ed economica, allo scopo di determinarne la competenza, la responsabilità e la destinazione;
b) EFFICIENZA GESTIONALE. L’analisi dei costi rilevati è finalizzata alla valutazione del grado di convenienza e di economicità dei sistemi gestionali dei servizi. L’efficienza gestionale, pertanto, viene valutata raffrontando i costi sostenuti ai risultati conseguiti;
c) EFFICACIA GESTIONALE. La verifica della efficacia gestionale viene valutata in rapporto al grado di raggiungimento degli obiettivi previsti;
d) RESPONSABILITÁ (intesa come responsabilità attiva). Ogni responsabile di servizio deve avere la possibilità di controllo dell’andamento dei costi in modo da poter incidere in maniera significativa sulla loro determinazione.
Sezione II
Attività di valutazione
Art. 15 - Struttura organizzativa di valutazione - Definizione.
1. La struttura organizzativa cui è demandato il compito di valutazione dei responsabili dei servizi e degli uffici cui sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene denominata «Nucleo di valutazione».
Art. 16 – Funzionamento del nucleo di valutazione.
1. Il nucleo di valutazione è costituito, con altri enti del comparto delle autonomie locali, in forma associata ed opera secondo apposita convenzione.
TITOLO III
L’ATTIVITÀ
Art. 17 - Attività di gestione.
1. I responsabili degli uffici e dei servizi ai quali siano state attribuite, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del detto T.U., svolgono tutti i compiti spettanti ai dirigenti.
2. In particolare, agli stessi, sono attribuiti:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
Spettano, infine, agli stessi i pareri interni all’ente e quelli previsti per le proposte di deliberazione, a norma di legge, sulle materie di competenza del servizio medesimo.
3. Le attribuzioni di cui al precedente comma, in applicazione del principio di cui all’articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
4. Resta salva la facoltà del sindaco di attribuire le funzioni di cui al precedente comma 2, al segretario comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera d), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
5. Gli atti di competenza dei dipendenti non sono soggetti ad avocazione da parte del sindaco, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificamente indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare al consiglio comunale.
6. In caso di assenza o impedimento del soggetto titolare ad assumere gli atti di gestione, questi vengono adottati dal dipendente che legittimamente lo sostituisce, ovvero, previa disposizione del sindaco, dal segretario comunale.
7. Per gli atti di gestione di cui al precedente comma 2, lettera a) (commissioni di gara), b) e c) trovano applicazione le disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale sui contratti.
8. In presenza di atti invalidi, inopportuni o comunque non più rispondenti all’interesse pubblico, il soggetto che ha emanato l’atto, può procedere, in sede di autotutela, all’annullamento o alla revoca dell’atto stesso, dandone preventiva comunicazione al sindaco ed al segretario comunale.
9. In caso di conflitti di competenza e/o attribuzioni, decide il sindaco, su relazione del segretario comunale, sentita la giunta comunale.
10. In conformità al disposto di cui all’art. 17, comma 1/bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall’art. 2 della legge 15 luglio 2002, n. 145, i dirigenti ovvero i responsabili degli uffici e dei servizi cui sono attribuite le funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, possono, per specifiche e comprovate ragioni di servizio e per periodi determinati, delegare ai dipendenti appartenenti alla loro struttura e di posizioni funzionali più elevate, alcune delle funzioni dirigenziali loro attribuite.
Art. 18 - La conferenza di organizzazione.
1. La conferenza di organizzazione:
a) è composta dal segretario comunale e da tutti i responsabili di area;
b) è convocata e presieduta dal segretario comunale;
c) esercita un ruolo di impulso operativo e di supporto organizzativo; su richiesta degli organi di governo avanza anche suggerimenti ed esprime valutazioni su problematiche concernenti il funzionamento della struttura comunale, l’ambiente di lavoro e la formazione professionale.
2. La conferenza di organizzazione svolge inoltre un ruolo di collegamento delle strutture organizzative con gli organi di governo; vigila sul rispetto del codice di comportamento dei dipendenti.
3. La partecipazione del segretario comunale e dei responsabili di area alla conferenza è obbligatoria.
Art. 19 - Il procedimento amministrativo.
1. Ai procedimenti amministrativi di competenza della struttura organizzativa, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d’ufficio, si applicano le norme dello speciale regolamento comunale, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Nello svolgimento di ciascun procedimento amministrativo sono disposti solo gli adempimenti strettamente necessari per il compimento dell’istruttoria e per l’emissione del provvedimento, indispensabili per l’adozione di decisioni motivate o espressamente prescritte da leggi o da regolamenti.
3. I procedimenti devono essere conclusi con l’adozione di un motivato provvedimento nel termine stabilito, per ciascun procedimento, dallo speciale regolamento. In esso sono indicati, altresì, i servizi o gli uffici responsabili dell’istruttoria e l’organo competente all’adozione del provvedimento.
4. Quando non siano prescritte obbligatoriamente forme procedimentali, l’attività amministrativa del comune deve svolgersi con modalità semplici ed economiche e con esiti immediati.
TITOLO IV
LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
Capo I
La dotazione organica
Art. 20 - Dotazione organica.
1. La dotazione organica del personale dipendente risulta dall’allegato “A” al presente regolamento.
2. L’assetto della struttura e la dotazione organica, nei limiti previsti dalle leggi vigenti nel tempo, vengono sottoposte a periodica verifica da parte della giunta per assicurare la coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 91 del T.U. n. 267/2000, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Le variazioni riguardanti l’assetto e le competenze degli uffici sono deliberate dalla giunta, sentito il parere del segretario comunale.
3. La variazione comporta la individuazione ed elencazione dei posti a tempo indeterminato, pieno o parziale, secondo l’inquadramento previsto dai contratti di lavoro ed è suddivisa unicamente per categorie e profili professionali.
Art. 21 - Categorie e profili professionali.
1. Il sistema di classificazione del personale è articolato conformemente e quanto previsto dall’art. 3 del C.C.N.L. 31 marzo 1999.
2. I profili professionali descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie della categoria.
3. I profili professionali non riportati nell’allegato A al contratto sottoscritto in data 31 marzo 1999, sono individuati dal servizio personale, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, e sono collocati nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati a titolo esemplificativo nel citato allegato A.
4. In conseguenza dell’emanazione di nuove disposizioni o a seguito del verificarsi di nuove e diverse esigenze, con la procedura di cui al comma precedente, possono essere variati i profili professionali previsti.
5. Il cambiamento del profilo professionale necessita di un previo accertamento della professionalità necessaria e di idonea formazione.
Art. 22 - Disciplina delle mansioni.
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla categoria di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della categoria immediatamente superiore nei limiti e con le modalità previsti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel tempo.
3. Il dipendente può essere adibito a svolgere, occasionalmente, compiti e mansioni di categoria immediatamente inferiore senza che ciò possa determinare
variazioni nel trattamento economico.
Art. 23 - Attribuzione provvisoria di diversa mansione - Competenza.
1. Le mansioni proprie della categoria immediatamente superiore di cui al precedente articolo 30, comma 2, sono attribuite con determinazione del segretario comunale.
2. Le mansioni proprie della qualifica immediatamente inferiore di cui al precedente art. 30, comma 3, sono attribuite con determinazione del responsabile del servizio.
Art. 24 - Dipendenza gerarchica - Verifica dell’attività.
1. I responsabili delle aree sono responsabili dei risultati delle attività svolte dal servizio e dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le direzioni organizzative e di gestione del personale.
2. All’inizio di ogni anno i responsabili delle aree presentano al segretario comunale e questi al sindaco, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.
3. Tenuto conto della normativa che regola il rapporto di lavoro e considerata l’organizzazione del comune, la dipendenza gerarchica comporta che il lavoro sia organizzato in determinate posizioni e che le prestazioni, come prima disciplinate, siano verificate e valutate.
TITOLO V
L’ACCESSO AGLI IMPIEGHI
Capo I
Ammissione agli impieghi
Art. 25 - Reclutamento del personale - Principi generali.
1. L’assunzione avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano l’accesso dall’esterno in misura che viene, di volta in volta, fissata con la deliberazione di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale di cui al successivo comma 4, tenendo conto, in particolare, delle professionalità esistenti all’interno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le categorie e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
2. Le assunzioni obbligatorie dei soggetti di cui alla legge 19 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere.
3. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1, lett. a) e b), si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari di pubblica amministrazione, docenti, ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
4. Le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell’articolo 91 del T.U. n. 267/2000.
5. Il comune, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvale delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa. Sarà data applicazione ai contratti collettivi nazionali per la disciplina della materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.
6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. L’amministrazione ha l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
7. Le procedure per l’assunzione, sono stabilite dal presente regolamento, ai sensi di quanto dispone l’art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, integrando e modificando le disposizioni contenute nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693. In mancanza di disciplina regolamentare sull’ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
8. Nell’ambito della programmazione triennale del personale di cui all’articolo 91 del T.U. n. 267/2000, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell’apposito elenco, qualora sia stata attivata la mobilità collettiva di cui agli artt. 33 e 34 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Art.26 – Stabilizzazioni
1. Fermo restando che l’accesso ai ruoli dell’ente è comunque subordinato all’espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, l’ente intende avvalersi della facoltà di stabilizzare il personale avente i requisiti previste dalla legge. In particolare (secondo quanto previsto dalla direttiva 7/2007 del Ministero delle Riforme e delle Innovazioni nelle PP.AA.):
· Dovrà essere accertata la vacanza in organico rispetto alla qualifica da assumere,
· Dovrà essere rispettato il requisito del possesso del titolo di studio per l’accesso dall’esterno nelle singole qualifiche,
· Dovrà essere rispettato il principio dell’accesso tramite procedure selettive,
· Si prescinde dal principio del previsto esperimento delle procedure di mobilità e dalla procedura di cui all’art.34-bis del d.lgs.165/2001,
· La stabilizzazione riguarda solo il personale non dirigenziale che abbia maturato o maturerà il requisito di tre anni di servizio complessivo secondo il seguente ordine di priorità:
i. Saranno stabilizzati in primo luogo i dipendenti che hanno maturato il requisito dei tre anni di servizio nella medesima amministrazione,
ii. Secondariamente si procederà per coloro che abbiano raggiunto il predetto requisito presso diverse amministrazioni. In tal caso la stabilizzazione avviene con l’ultima amministrazione nella quale si è prestato servizio,
iii. Coloro che abbiano stipulato un contratto prima del 28 settembre 2007 e che pertanto debbano ancora maturare il requisito dei tre anni di servizio e che saranno stabilizzati successivamente alla scadenza del triennio
· Le procedure di stabilizzazione dovranno essere definite secondo pubblicità, trasparenza e pari opportunità
· E’ disposta la proroga ex lege dei contratti relativi al personale destinatario della stabilizzazione fino alla stipula del contratto a tempo determinato.
Art. 27 - Progressione verticale.
1. I posti non destinati all’accesso dall’esterno di cui al comma 1, lettera a), del precedente articolo 33, vengono ricoperti mediante la procedura selettiva di progressione verticale, tenendo conto dei requisiti professionali indicati nelle declaratorie delle categorie di cui all’allegato A del C.C.N.L. sottoscritto il 31 marzo 1999.
2. Analoga procedura viene attivata per la copertura dei posti vacanti dei profili delle categorie B e D di cui all’art. 3, comma 7, del citato C.C.N.L. 31 marzo 1999 (particolari profili professionali), riservando la partecipazione alle relative selezioni al personale degli altri profili professionali delle medesime categorie.
3. Alle procedure selettive del presente articolo è consentita la partecipazione del personale interno anche prescindendo dai titoli di studio ordinariamente previsti per l’accesso dall’esterno, fatti salvi quelli prescritti dalle norme vigenti.
4. I criteri generali di svolgimento delle selezioni sono soggetti a processo di concertazione mediante confronto, ai sensi dell’art. 16, comma 2, del più volte citato C.C.N.L. 31 marzo 1999.
Art. 28 - Progressione economica all’interno della categoria.
1. La progressione economica all’interno di ciascuna categoria si realizza con l’organizzazione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive risultanti dalla tabella B), allegata al C.C.N.L. stipulato il 31 marzo 1999 e, con effetto dal 1° gennaio 2004, risultanti dalla tabella C allegata al C.C.N.L. 22 gennaio 2004, nel limite delle risorse disponibili nel fondo previsto dall’art. 14, comma 3, del medesimo contratto. Detta progressione economica si realizza, altresì, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 5 del citato C.C.N.L. 31 marzo 1999, completati ed integrati in sede di contrattazione decentrata giusta quanto disposto dall’art. 16, comma 1, del sopracitato C.C.N.L..
Art. 29 - Commissione esaminatrice.
1. La commissione esaminatrice, unica per le prove di selezione e la eventuale preselezione, sarà nominata con determinazione del responsabile del servizio (Artt. 7 e 107, c. 3, lettera e del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e art. 17, c. 1, lettera e del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165) nel rispetto delle norme di cui all’art. 9 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall’art. 9 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, nonché degli articoli 35 e 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165.
2. La commissione sarà così composta:
a) dal responsabile dell’area cui appartiene il posto da ricoprire avente i requisiti di cui al precedente art. 24 - presidente di diritto;
b) 2 membri effettivi, se dipendenti da ente locale di posizione non inferiore a quella dei posti a concorso, esperti nelle materie oggetto del concorso stesso oppure apicale nell’ente da cui dipendono;
c) 2 membri supplenti, se dipendenti da ente locale di posizione non inferiore a quella dei posti a concorso, esperti nelle materie oggetto del concorso oppure apicale nell’ente da cui dipendono.
3. La presidenza della commissione in caso di incompatibilità o rinuncia del responsabile dell’area di cui al comma 2, lettera a), sarà assegnata, con provvedimento motivato del sindaco al segretario comunale o al responsabile di altro servizio, anche di altro ente territoriale, comunque in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 24.
4. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere e per le materie speciali.
5. Il posto di presidente o di un componente effettivo, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
6. Si provvederà alla nomina del segretario della commissione nella persona di un dipendente di categoria superiore o pari a quella del posto oggetto di selezione.
7. Per la eventuale suddivisione della commissione in sottocommissioni, trova applicazione l’art. 9, comma 3, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall’art. 9, comma 4, del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693.
8. Il responsabile del servizio, con atto motivato, potrà integrare la commissione con personale di istituto o scuola specializzata, quando una delle prove consiste nella risoluzione di quiz.
9. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche per le procedure selettive delle progressioni verticali, e per le assunzioni stagionali.
Art. 30 - Selezione pubblica - Preselezione.
1. La selezione pubblica, troverà disciplina attuativa nel bando di concorso.
2. L’amministrazione può attuare, quando le circostanze o il profilo professionale lo richiedano, il metodo della preselezione con corso propedeutico che consiste nel selezionare i concorrenti attraverso specifiche prove attitudinali o semplicemente mediante graduatoria per soli titoli, così da ammettere i concorrenti ad un corso di preparazione alle prove della selezione, tenuta a cura e spese dell’ente.
3. Al corso sarà ammesso un numero di concorrenti non inferiore al numero dei posti messi a concorso aumentato del 20%, determinato dal responsabile del servizio. Il corso sarà tenuto da esperti delle materie oggetto delle prove.
Art. 31 - Selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento.
1. La selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento trova disciplina nel successivo capo VII.
Art. 32 – Utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti locali.
1. Al fine di rispondere ai principi di funzionalità e ottimizzazione delle risorse, così come prescrive l’art. 91 del T.U.E.L 18 Agosto 2000, n. 267 ed in relazione al disposto dell’art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è consentito, per la copertura di posti vacanti, attingere da graduatorie vigenti di altri enti del comparto “ENTI LOCALI”, nel rispetto delle procedure disciplinate dal presente articolo.
2. Per l’assunzione l’interessato/a allega, alla domanda, attestazione rilasciata dall’ente che ha espletato il concorso con l’indicazione:
a) della data di pubblicazione del bando di concorso;
b) della data di approvazione della graduatoria;
c) la categoria di inquadramento ed il profilo professionale del posto messo a concorso;
d) la posizione dell’interessato nella graduatoria di merito;
e) nulla-osta dell’ente titolare della graduatoria che ne autorizza l’utilizzazione;
3. La graduatoria di altri enti non può essere utilizzata:
a) per la copertura di posti istituiti o trasformati successivamente alla pubblicazione del bando di concorso;
b) in mancanza di perfetta corrispondenza della categoria di inquadramento.
4. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata con deliberazione della giunta comunale.
Art. 33 - Assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette.
1. Le assunzioni obbligatorie degli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 19 marzo 1999, n. 68, ivi comprese le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 23.11.1998, n. 407 e successive modificazioni e alla circolare del Dipartimento della funzione pubblica 14.11.2003, n. 2/2003, saranno disposte con determinazione del responsabile del servizio nel rispetto delle procedure di cui agli articoli da 29 a 32 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e secondo i principi di cui all’art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 34 - Riserva dei posti al personale interno. Inapplicabilità.
1. In relazione alle nuove modalità di assunzione, nonché alla disciplina della progressione verticale nel sistema di classificazione e della progressione economica all’interno della categoria, di cui agli artt. 4 e 5 del C.C.N.L. 31 marzo 1999, cessa di avere applicazione, nelle selezioni pubbliche, la riserva per il personale interno.
Art. 35 - Copertura dei posti.
1. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti nei tre anni successivi. I posti disponibili da mettere a selezione devono essere coperti entro 6 mesi dalla data del relativo bando.
2. Nel bando l’amministrazione indica soltanto il numero dei posti disponibili alla data del bando stesso, precisando che la graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nella stessa posizione funzionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso.
Art. 36 - Requisiti generali - Limiti di età.
1. Per accedere all’impiego dall’esterno, gli interessati dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dall’art. 2 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693; la partecipazione alle selezioni non è soggetta ai limiti di età, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Capo II
Selezione mediante concorso pubblico per titoli ed esami.
Art. 37 - Bando di concorso.
1. Il bando di concorso pubblico, indetto con provvedimento del responsabile del servizio, deve contenere, oltre alle indicazioni prescritte dall’art. 3, comma 2o, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487:
a) il numero dei posti messi a concorso, il profilo professionale, l’area e la categoria di appartenenza con il relativo trattamento economico;
b) le dichiarazioni da farsi nella domanda a cura dell’aspirante;
c) i documenti ed i titoli da allegarsi alla domanda;
d) l’ammontare della tassa da corrispondere per la partecipazione al concorso e le modalità di versamento;
e) la dichiarazione relativa al rispetto delle norme di cui alla legge 19 marzo 1999, n. 68;
f) i termini per l’assunzione in servizio dei vincitori;
g) le modalità che saranno seguite per convocare i concorrenti ammessi alla prova concorsuale;
h) ogni altra notizia ritenuta necessaria o utile;
i) eventuale limite di età ai sensi del precedente art. 42, comma 2;
l) l’indicazione di una lingua straniera fra le seguenti: francese, inglese, tedesco, spagnolo;
m) l’indicazione delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche in uso nell’ente.
2. Le prescrizioni contenute nel bando sono vincolanti per tutti coloro che sono chiamati ad operare nella procedura concorsuale e non possono essere variate se non prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda e con contestuale protrazione del termine di presentazione dell’istanza per un periodo di tempo pari a quello già trascorso dalla data del bando. Alla variazione dovrà essere assicurata la stessa pubblicità osservata per il bando.
Art. 38 - Domanda di ammissione al concorso - Termini - Modalità.
1. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice conformemente allo schema approvato con il bando, dovrà essere inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentata a mano entro il termine fissato dal bando.
2. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante. Il termine per la presentazione della domanda , ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
3. Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, pervengano al comune oltre il decimo giorno dalla data di scadenza del termine stabilito dal bando o dall’avviso di concorso.
4. Il comune non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili al comune stesso.
5. La domanda, dovrà essere inviata in busta chiusa ovvero consegnata a mano. Sulla busta di spedizione dovrà essere chiaramente riportato il concorso, il nome e il cognome del candidato.
6. Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione:
a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la residenza;
d) l’indicazione del concorso;
e) di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l’assunzione nel pubblico impiego alla data di scadenza del termine stabilito dal bando e precisamente dovranno dichiarare:
– il possesso della cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61;
– iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
– di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali condanne o devono essere precisamente indicati i carichi pendenti;
– la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
– l’idoneità fisica all’impiego;
– il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché dalla legge 19 marzo 1999, n. 68;
– la non destituzione o la non dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero la non decadenza dall’impiego stesso ai sensi dell’art. 127, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
– la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
f) il possesso del titolo di studio richiesto;
g) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni ivi compresi gli eventuali servizi militari di cui all’art. 77, comma 7, del d.P.R. 12 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni;
h) il possesso di ulteriori titoli culturali e di qualificazione professionale ritenuti utili ai fini della valutazione;
i) l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni se differente dalla residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale nonché del numero telefonico;
l) la scelta della lingua straniera fra quelle indicate nel bando.
7. I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
8. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione.
Art. 39 - Documenti da allegare alla domanda.
1. I concorrenti dovranno allegare alla domanda, in carta semplice:
a) il documento comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di concorso se richiesto dal bando (Art. 23 della legge 24.11.2000, n. 340);
b) eventuali altri documenti e titoli la cui produzione sia esplicitamente prescritta dal bando di concorso;
c) eventuali titoli ai fini della riserva, della precedenza o della preferenza nella nomina così come individuati dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall’art. 5 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, nonché dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
d) tutti i titoli di merito ritenuti rilevanti agli effetti del concorso per la loro valutazione.
2. Tra i titoli di merito viene valutato anche il curriculum professionale, la cui presentazione è facoltativa. Lo stesso, che deve comprendere solo dichiarazioni formalmente documentate, deve essere debitamente sottoscritto.
3. Tutti i documenti allegati alla domanda, ove in copia, devono essere debitamente autenticati. Tutti i documenti, ove non siano già stati specificamente elencati nella domanda, devono essere descritti in un elenco in carta semplice da unirsi alla domanda stessa, sottoscritto dall’interessato.
Art. 40 - Diffusione del bando di concorso.
1. Il bando, ovvero l’avviso del concorso, sarà pubblicato nel rispetto delle procedure vigenti alla data della sua approvazione.
2. Il bando integrale deve essere pubblicato all’albo pretorio comunale e dei comuni confinanti, nonché nei consueti luoghi di affissione del comune.
Art. 41 - Riapertura del termine e revoca del concorso.
1. Si può stabilire di riaprire il termine fissato nel bando per la presentazione delle domande allorchè il numero delle domande presentate entro tale termine appaia, a giudizio insindacabile del sindaco, insufficiente per assicurare un esito soddisfacente del concorso.
2. E’ data facoltà di revocare il concorso, per ragioni di interesse pubblico, in qualunque fase.
Art. 42 - Ammissione ed esclusione dal concorso.
1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande il funzionario responsabile procede all’esame delle stesse e della documentazione allegata ai soli fini dell’ammissibilità dei concorrenti.
2. Delle operazioni di cui al comma 1 sarà redatto apposito verbale contenente l’accertamento dell’ammissibilità di tutti i concorrenti.
3. Lo stesso funzionario responsabile notificherà il provvedimento di esclusione ai non ammessi.
Art. 43 - Irregolarità delle domande.
1. Le domande contenenti irregolarità od omissioni non sono sanabili e comportano l’esclusione dal concorso.
Art. 44 - Imposta di bollo.
1. L’istanza di partecipazione ai concorsi, nonché la documentazione allegata, sono esenti dal bollo (D.M. 20 agosto 1992, Tariffa, parte 1a, art. 3, note).
Art. 45 - Adempimenti della commissione esaminatrice.
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 36 delibera a maggioranza di voti palesi e con la presenza, a pena di nullità, di tutti i suoi componenti.
2. In relazione:
– alla cessazione dell’incarico di componente di commissione esaminatrice;
– agli adempimenti della commissione;
– alla trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali;
– agli adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte;
– agli adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte;
– al processo verbale delle operazioni d’esame e formazione delle graduatorie; trovano applicazione, gli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni.
3. La composizione della commissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento del concorso, salvo in caso di decesso, incompatibilità od impedimenti sopravvenuti ovvero per perdita della qualifica di base per i funzionari salvo il caso di cessazione dal servizio per collocamento a riposo.
4. Verificandosi una di tali evenienze, subentra il corrispondente supplente.
5. La seduta di insediamento della commissione esaminatrice è convocata dal presidente della stessa entro 30 giorni dalla partecipazione della nomina.
6. Il segretario della commissione consegna alla stessa, in copia:
– il bando di concorso;
– il provvedimento di costituzione della commissione esaminatrice;
– il provvedimento che approva le operazioni di ammissione;
– il presente regolamento e, in originale, le domande di ammissione ed i documenti relativi.
Capo III
Valutazione dei titoli e degli esami
Art. 46 - Punteggio.
1. La commissione dispone, complessivamente, dei seguenti punteggi:
a) punti 30 per ciascuna prova scritta;
b) punti 30 per ciascuna prova pratica;
c) punti 30 per ciascuna prova orale;
d) punti 10 per i titoli.
Art. 47 - Valutazione dei titoli.
1. Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi 10 punti ad essi riservati dal precedente art. 53, sono così ripartiti:
I Categoria - Titoli di studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti: 4
II Categoria - Titoli di servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .punti: 4
III Categoria - Curriculum formativo e professionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .punti: 1
IV Categoria - Titoli vari e culturali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .punti: 1
Tornano punti: 10
2. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
Art. 48 - Valutazione dei titoli di studio.
1. I complessivi 4 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti come dal prospetto che segue.
TITOLI DI LAUREA
Titoli espressiIn decimi Titoli espressiIn sessantesimi Titoli espressi con giudizio complessivo Espressi incentodecimi Espressi incentesimi Valutazione
Da a da a da a da a
6,00 6,49 36 39 sufficiente 66 70 60 75 1
6,50 7,49 40 45 buono 71 85 76 90 2
7,50 8,49 46 54 distinto 86 100 91 95 3
8,50 10,00 55 60 ottimo 101 110e lode 96 100 4
2. Nessun particolare punteggio sarà attribuito ai titoli di studio superiori a quello richiesto per l’ammissione, titoli che saranno valutati fra i titoli vari.
Art. 49 - Valutazione dei titoli di servizio e del servizio militare.
1. I complessivi 4 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti:
a) servizio prestato nella stessa area del posto a concorso:
(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)
a.1 - stessa categoria o superiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti: 0,25
a.2 - in categoria inferiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti: 0,15
b) servizio prestato in area diversa da quella del posto a concorso:
(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)
b.1 - stessa categoria o superiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti: 0,20
b.2 - in categoria inferiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti: 0,10
c) servizio militare:
in applicazione dell’art. 77, 7° comma, del d.P.R. 24 febbraio 1964, n. 237 e successive modificazioni, i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le forze armate e l’arma dei carabinieri, sono valutati come segue:
— servizio effettivo prestato con il grado di sottufficiale o superiore, come servizio specifico (precedente lett. a.1);
— servizio effettivo prestato con grado inferiore a quello di sottufficiale o di militare o carabiniere semplice, come servizio non specifico (precedente lett. b.1).
2. I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione.
3. I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell’attribuzione del punteggio.
4. Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati.
Art. 50 - Valutazione del curriculum professionale.
1. Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto al posto da ricoprire, ivi compresi i tirocini non valutabili in relazione a norme specifiche. In tale categoria rientrano le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.
Art. 51 - Valutazione dei titoli vari.
1. Saranno valutati in questa categoria, a discrezione della commissione, tutti gli altri titoli che non siano classificabili nelle categorie precedenti.
Art. 52 - Valutazione delle prove di esame.
1. Il superamento di ciascuna delle previste prove di esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di almeno 21/30.
2. Le prove di esame dovranno svolgersi nel seguente ordine:
— prove scritte;
— prove pratiche;
— prove orali.
Art. 53 - Pubblicità delle valutazioni attribuite.
1. Giornalmente, la commissione, dovrà esporre, nella sala delle prove, prima di chiudere i lavori, l’elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la prova orale o pratica con a fianco di ciascuno il punteggio attribuito in tutte le prove.
Capo IV
Prove concorsuali
Art. 54 - Svolgimento delle prove.
1. Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
2. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove precedenti.
3. Le prove orali devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
4. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati, elenco che sarà affisso nella sede degli esami.
5. Il calendario di tutte le prove scritte-pratiche ed orali può formare oggetto di una unica comunicazione rispettando i termini di cui ai precedenti commi.
6. Nel fissare le date delle prove concorsuali, la commissione terrà conto dell’esigenza del rispetto del riposo sabbatico e delle festività ebraiche, ai sensi dell’art. 5 della legge 8 marzo 1989, n. 101 e del decreto ministeriale emanato per l’anno di riferimento.
Art. 55 - Prove concorsuali.
1. Le prove concorsuali si distinguono in prova scritta, prova pratica e prova orale, idonee a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla funzione da ricoprire, ai sensi di quanto previsto dall’art. 35, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 56 - Prova scritta.
1. La prova scritta può essere teorica, teorico-pratica o pratica. Si intende:
a) per prova scritta teorica:
— quella che chiama il candidato ad esprimere cognizioni di ordine dottrinale, valutazioni astratte e costruzione di concetti attinenti a temi tratti dalle materie oggetto della prova;
b) per prova scritta teorico - pratica:
— quella che, oltre a chiamare il candidato alle prestazioni di cui alla prova teorica, sollecita valutazioni attinenti a concreti problemi di vita amministrativa corrente mediante applicazione delle nozioni teoriche sollecitate;
c) per prova scritta pratica:
— quella che si basa principalmente sull’analisi e risoluzione di problematiche di gestione attiva mediante l’uso di casi simulati e nella quale l’aspetto dottrinario e teorico è considerato meramente propedeutico.
Art. 57 - Prova pratica.
1. La prova pratica tende ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.
Art. 58 - Prova orale.
1. Per prova orale si intende quella nella quale si tende, attraverso interrogazioni sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando, a conoscere la preparazione, l’attitudine, e l’esperienza dei concorrenti, il loro modo di esporre ed ogni altro aspetto relazionale.
Capo V
Svolgimento e valutazione delle prove
Formazione della graduatoria di merito
Art. 59 - Criteri di valutazione delle prove d’esame.
1. Ciascun commissario dispone di 10 punti per la valutazione di ciascuna prova d’esame.
2. Qualora la valutazione delle prove d’esame non ottenga voto unanime da parte di tutti i commissari, ognuno di essi esprime il proprio voto - da verbalizzare - e viene assegnato al concorrente, per ciascuna prova, il punteggio risultante dalla somma dei voti espressi da ciascun commissario.
Art. 60 - Durata e data delle prove.
1. Per lo svolgimento delle prove scritte la commissione assegna, in relazione all’importanza di ciascuna prova, il termine massimo che dovrà essere comunicato ai concorrenti prima dell’inizio della prova.
2. Il detto termine dovrà essere indicato dalla commissione in calce a ciascun tema o questionario e comunicato ai concorrenti contestualmente alla dettatura del testo del tema o del questionario da svolgere.
3. Per le prove orali e pratiche la durata, di volta in volta, sarà fissata, a sua piena discrezione, dalla commissione.
4. I concorrenti dovranno presentarsi per sostenere la prima prova nella sede, nel giorno e nell’ora indicati.
5. Per le prove successive alla prima è data facoltà alla commissione di convocare i concorrenti in occasione della prova precedente, procurandosi, dell’avvenuta comunicazione, prova sottoscritta dai singoli concorrenti.
Art. 61 - Accertamento dell’identità dei concorrenti.
1. La commissione, prima dell’inizio di ciascuna prova di esame, accerta, per conoscenza diretta l’identità personale dei concorrenti ovvero in relazione al disposto dell’art. 35 comma 2 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, in base alla carta d’identità o ad uno dei seguenti documenti equipollenti:
a) passaporto;
b) patente di guida;
c) patente nautica;
d) libretto di pensione;
e) patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
f) porto d’armi;
g) tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da un’amministrazione dello Stato;
h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.
Art. 62 - Adempimenti della commissione e dei concorrenti.
1. Per le prove di esame trovano applicazione gli artt. 11, 12 e 13 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal d.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693.
Art. 63 - Adempimenti al termine delle prove scritte.
1. Gli adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte trovano disciplina nell’art. 14 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
Art. 64 - Ammissione alle prove successive.
1. Sono ammessi alla prova successiva a quelle scritte i concorrenti che abbiano riportato, in ogni singola prova, una votazione non inferiore a quella prevista dal precedente art. 59, comma 1.
2. I candidati che conseguiranno l’ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione con l’indicazione del voto riportato nelle prove scritte.
3. L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
Art. 65 - Prova pratica - Modalità di svolgimento.
1. L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di 21/30 nella eventuale prova precedente.
2. Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la commissione stabilisce le modalitá ed i contenuti che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti. Nel caso in cui la commissione decida di far effettuare a tutti i candidati la stessa prova, deve proporre un numero non inferiore a tre prove e, con le medesime modalità previste per la prova scritta, far procedere alla scelta della prova oggetto di esame.
3. La commissione procura di mettere a disposizione dei concorrenti apparecchi e materiali necessari per l’espletamento della prova, e può autorizzare i concorrenti ad utilizzare materiale proprio.
4. Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell’intera commissione, previa l’identificazione dei concorrenti.
Art. 66 - Prova orale - Modalità di svolgimento.
1. L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento della valutazione minima prescritta nelle prove precedenti.
2. La prova orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza della intera commissione.
3. La commissione, prima dell’inizio della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
Art. 67 - Formazione della graduatoria di merito.
1. Ultimata la valutazione dei titoli e le operazioni d’esame la commissione, tenute presenti le norme di cui all’art. 5 «Categorie riservatarie e preferenze» del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall’art. 5 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 e all’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, formula una unica graduatoria di merito che rassegna all’amministrazione comunale per i conseguenti provvedimenti.
2. Nell’allegato C) al presente regolamento sono indicate le caratteristiche dei titoli di preferenza.
3. La graduatoria di cui al precedente comma 1 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
Art. 68 – Validità della graduatoria (Art. 91, comma 4 del T.U. 18.08.2000, n. 267)
1. Le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo.
2. Nel caso di divieto, per legge, di assunzione di personale, la decorrenza temporale della vigenza della graduatoria è sospesa e riprende a decorrere dal 1° gennaio successivo alla scadenza del divieto.
Capo VI
Approvazione degli atti concorsuali
Art. 69 - Valutazione di legittimità delle operazioni concorsuali.
1. Il responsabile del servizio provvede all’approvazione delle operazioni concorsuali sulla base dei verbali trasmessi dalla commissione esaminatrice del concorso. Qualora non venga riscontrato alcun elemento di illegittimità, approva con atto formale la graduatoria presentata e dispone la stipulazione del contratto individuale di lavoro.
2. Qualora vengano riscontrate irregolarità, il responsabile del servizio procede come segue:
a) se l’irregolarità discende da errore di trascrizione o di conteggio nell’applicazione dei criteri definiti dalla commissione, tale cioè da apparire - ad evidenza - errore di esecuzione, procede direttamente con apposita determinazione alla rettifica dei verbali e alle conseguenti variazioni nella graduatoria di merito;
b) se l’irregolarità è conseguente a violazione di norma di legge, delle norme contenute nel bando, delle norme contenute nel presente regolamento ovvero, rilevata la palese incongruenza o contraddittorietà, rinvia con proprio atto i verbali alla commissione con invito al presidente di riconvocarla entro dieci giorni perchè provveda, sulla base delle indicazioni, all’eliminazione del vizio o dei vizi rilevati, apportando le conseguenti variazioni alla graduatoria di merito.
3. Qualora il presidente non provveda alla convocazione della commissione o la stessa non possa riunirsi per mancanza del numero legale o, se riunita, non intenda accogliere le indicazioni ricevute, si procede con atto formale alla dichiarazione di non approvazione dei verbali, all’annullamento delle fasi delle operazioni concorsuali viziate e conseguenti e alla nomina di una nuova commissione che ripeta le operazioni concorsuali a partire da quella dichiarata illegittima con formulazione di nuova ed autonoma graduatoria.
Art. 70 - Presentazione dei documenti.
1. Il responsabile del servizio prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell’assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l’accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, che può essere incrementato di ulteriori trenta giorni in casi particolari. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatiblità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, l’amministrazione comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Art. 71 - Accertamenti sanitari.
1. L’amministrazione ha facoltà di accertare, a mezzo di un sanitario della struttura pubblica, se il lavoratore da assumere ha la idoneità fisica necessaria per poter esercitare utilmente le funzioni che è chiamato a prestare.
2. Se il giudizio del sanitario è sfavorevole l’interessato può chiedere, entro il termine di giorni cinque, una visita collegiale di controllo.
3. Il collegio sanitario di controllo è composto da un sanitario della A.U.S.L., da un medico designato dall’amministrazione e da un medico designato dall’interessato.
4. Le spese e le indennità relative sono a carico dell’interessato.
5. Se il candidato non si presenta o rifiuta di sottoporsi all’una o all’altra visita sanitaria, ovvero se anche il giudizio sanitario collegiale sia sfavorevole, decade dall’impiego.
Art. 72 - Contratto individuale di lavoro. Periodo di prova.
1. Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L.. L’inserimento nel nuovo sistema di classificazione di cui al C.C.N.L. 31 marzo 1999, deve risultare dal contratto individuale. In caso di progressione verticale nel sistema di classificazione dovrà essere comunicato ai dipendenti il nuovo inquadramento conseguito.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 del D.Lgs. 26.05.1997, n. 152, sono comunque indicati:
a) l’identità delle parti;
b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l’indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro;
c) la data di inizio del rapporto di lavoro;
d) la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
e) la durata del periodo di prova se previsto o il motivo della esenzione;
f) l’inquadramento, la categoria, la posizione economica ed il profilo professionale attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro.
g) l’importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo di pagamento;
h) la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie;
i) l’orario di lavoro;
l) i termini del preavviso in caso di recesso.
3. Copia del contratto, con le informazioni di cui al comma 2, va consegnata al lavoratore entro 30 giorni dalla data di assunzione.
4. In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del termine di trenta giorni dalla data dell’assunzione, al lavoratore deve essere consegnata, al momento della cessazione del rapporto stesso, una dichiarazione scritta contenente le indicazioni di cui al comma 2, ove tale obbligo non sia stato già adempiuto.
5. L’informazione circa le indicazioni di cui alle lettere e), g), h), i) ed l) del comma 2, può essere effettuata mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore.
6. Il datore di lavoro comunica per iscritto al lavoratore, entro un mese dall’adozione, qualsiasi modifica degli elementi di cui al comma 2 che non deriva direttamente da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo.
7. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
8. Gli obblighi di informazione previsti dal presente articolo non trovano applicazione nei rapporti di lavoro di durata complessiva non superiore ad un mese e il cui orario non superi le otto ore settimanali.
9. Anche ai fini dell’eventuale recesso, disciplinato dall’art. 14-bis del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 6 luglio 1995, il responsabile del servizio, decorsa la metà del periodo di prova, invierà, al responsabile dell’ufficio personale, entro i 10 giorni successivi, una dettagliata relazione circa lo svolgimento del servizio.
10. L’eventuale recesso sarà pronunciato con determinazione motivata del responsabile dell’ufficio personale, notificata all’interessato prima della scadenza del periodo di prova.
Art. 73 - Remunerazioni delle prestazioni rese dopo la stipulazione del contratto.
1. Le prestazioni di servizio rese fino al giorno della risoluzione del contratto devono essere comunque compensate.
Capo VII
Assunzione mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento
Art. 74 - Procedure per l’assunzione mediante selezione.
1. Le assunzioni mediante selezione sono disposte con l’osservanza delle disposizioni del capo III del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. del 30 ottobre 1996, n. 693, in relazione a quanto disposto dall’art. 35, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165.
2. Data la finalità della selezione che tende all’accertamento dell’idoneità, la commissione deve seguire costantemente l’esecuzione delle prove pratiche o sperimentazioni con la permanente presenza di tutti i suoi componenti.
3. La commissione decide a maggioranza con la presenza di tutti i suoi componenti.
Art.75 - Finalità della selezione - Contenuto delle prove.
1. Il giudizio reso dalla commissione nei confronti del concorrente o dei concorrenti alla procedura di selezione deve consistere in una valutazione di idoneità o non idoneità a svolgere le mansioni connesse al posto da ricoprire.
2. Le prove di selezione consistono nello svolgimento di attività pratiche - attitudinali ovvero nella esecuzione di sperimentazioni lavorative; le prime possono essere definite anche mediante tests specifici consistenti in domande, preventivamente elaborate, a risposta chiusa e/o aperta; le seconde possono riguardare l’effettiva esecuzione di un lavoro di mestiere o della professionalità non altamente specializzata, se richiesta.
3. I contenuti delle prove pratiche o delle sperimentazioni lavorative sono determinati dalla commissione subito prima dell’inizio delle prove o sperimentazioni lavorative o nella giornata precedente qualora sia necessario l’approntamento di materiale e mezzi.
Art. 76 - Indici di riscontro.
1. Per il riscontro dell’idoneità dei partecipanti alla selezione si osservano rigorosamente specifici indici di valutazione.
2. Gli indici di valutazione sono riferibili a ciascuna categoria e sono definiti sulla base di elementi fissi.
3. La commissione stabilisce, tenuto conto di detti elementi fissi, una o più prove pratiche attitudinali o di sperimentazioni lavorative per la figura professionale interessata alla procedura.
4. Per ogni categoria gli elementi fissi sono rappresentati dagli indicatori di valore previsti e cioè: complessità delle prestazioni, professionalità, autonomia operativa, responsabilità e complessità organizzativa ove considerata, ciascuno dei quali per il contenuto contrattualmente attribuito.
5. Ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, le commissioni per le selezioni si conformano ai criteri seguenti:
CATEGORIA “A” Ottima Sufficiente Scarsa
1. Capacità di uso e manutenzione degli strumenti e arnesi necessari alla esecuzione del lavoro 6 4 1
2. Conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie alla esecuzione del lavoro 6 4 1
3. Grado di autonomia nella esecuzione del proprio lavoro, nell’ambito di istruzioni dettagliate 6 4 1
4. Grado di responsabilità nella corretta esecuzione del lavoro 6 4 1
5. Grado di autonomia nella esecuzione del lavoro 6 4 1
CATEGORIA “B” Ottima Sufficiente Scarsa
1. Capacità d’uso di apparecchiature e/o macchine di tipo complesso 6 4 1
2. Capacità organizzativa del proprio lavoro anche in connessione di quello di altri soggetti facenti parte o non della stessa U.O. 6 4 1
3. Preparazione professionale specifica 6 4 1
4. Grado di autonomia nella esecuzione del proprio lavoro nell’ambito di istruzioni di carattere generale 6 4 1
5. Grado di responsabilità nella corretta esecuzione del proprio lavoro 6 4 1
6. Dall’esito della prova o sperimentazione dovrà scaturire ed essere formulato, per ciascuno degli indici sopraindicati per qualifica, il giudizio di «scarso», «sufficiente» o «ottimo» ai quali corrisponderanno rispettivamente i punti 1, 4 e 6.
7. I giudizi finali saranno così determinati:
CATEGORIA PUNTEGGIO Giudizio
Fino a da a Finale
A 19 20 30 Non idoneoIdoneo
B 19 20 30 Non idoneoIdoneo
Art. 77 - Svolgimento e conclusione delle operazioni di selezione.
1. Le operazioni di selezione sono curate dalla stessa commissione fino alla individuazione dei soggetti idonei, nella quantità indicata dalla richiesta di avviamento.
2. Ove i lavoratori avviati non abbiano risposto alla convocazione ovvero non abbiano superato le prove, il responsabile del procedimento, su segnalazione dell’organo selezionatore, comunica alla competente sezione circoscrizionale l’esito dell’avviamento e chiede un successivo avviamento di lavoratori in numero doppio ai posti ancora da ricoprire. Alla ricezione della nuova comunicazione di avviamento lo stesso organo selezionatore rinnova le operazioni di selezione.
Art. 78 - Tempi di effettuazione della selezione e modalità.
1. La commissione esaminatrice, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avviamento, convoca i lavoratori interessati alle prove selettive indicando:
a) il giorno e l’ora di svolgimento delle prove;
b) il luogo, aperto al pubblico, ove saranno effettuate le prove.
2. Gli elementi di cui sopra sono resi noti al pubblico mediante apposito avviso da affiggersi all’albo dell’ente il giorno stesso della diramazione degli inviti e fino a prove avvenute.
3. Le operazioni di selezione sono effettuate, a pena di nullità, nel luogo aperto al pubblico indicato nell’avviso.
4. La selezione è effettuata seguendo l’ordine di avvio indicato dalla sezione circoscrizionale.
5. Prima di sottoporre a selezione il lavoratore avviato, la commissione ne verifica l’identità.
6. Per l’effettuazione delle prove di selezione la commissione stabilisce un termine che non può essere superiore, di norma, ai 60 minuti.
7. Per le sperimentazioni lavorative il tempo è fissato in relazione alle loro caratteristiche.
8. Allo scadere del termine dato, la commissione provvede immediatamente a valutare gli elaborati nel caso che la prova sia consistita nella compilazione di un apposito questionario, o a giudicare il risultato della sperimentazione nel caso in cui la prova sia consistita nell’esecuzione di un lavoro di mestiere.
9. Il giudizio della commissione è reso con il giudizio complessivo di «idoneo» o «non idoneo».
Capo VIII
Rapporti di lavoro a tempo determinato
Art. 79 - Modalità di costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato - Assunzioni stagionali.
1. Per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, sia pieno che parziale, trovano applicazione, nell’ambito delle previsioni dei contratti collettivi nazionali del comparto regioni - autonomie locali, le modalità di seguito indicate:
a) - le assunzioni di personale a tempo determinato ascrivibili a figure professionali per le quali è prescritto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell’obbligo sono effettuate mediante ricorso al competente centro per l’impiego, secondo le procedure di cui al capo III, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;
b) - il reclutamento del restante personale, avviene mediante prova selettiva alla quale sono ammessi, sulla base di una graduatoria formata previa valutazione dei titoli, i candidati che, in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti, abbiano presentato domanda nei termini e con le modalità indicati nell’apposito avviso di reclutamento.
2. L’avviso dovrà contenere l’indicazione del rapporto, a tempo pieno o parziale, del numero delle unità richieste, dei requisiti culturali e professionali necessari.
3. L’avviso dovrà essere pubblicizzato mediante affissione di manifesti negli appositi spazi riservati all’Amministrazione e dovrà essere inviato, per la pubblicazione all’albo pretorio, ai comuni limitrofi.
4. Con riferimento ai singoli profili professionali ed ai regimi di orario a tempo pieno o a tempo parziale indicati nell’avviso di reclutamento, l’amministrazione comunale predisporrà apposite graduatorie, sulla base dei seguenti titoli che i candidati dovranno dichiarare nella domanda:
a) votazione riportata nel conseguimento del titolo di studio richiesto;
b) precedenti rapporti di pubblico impiego, anche a tempo determinato, purchè non si siano conclusi per demerito.
5. Alla votazione conseguita nel titolo di studio richiesto per l’accesso alla categoria è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 4 punti.
6. Per ciascun servizio prestato nelle pubbliche Amministrazioni (non inferiore a mesi 3) con qualifica pari o superiore al posto da ricoprire, sono attribuiti in aggiunta punti 1, per i servizi con qualifica inferiore punti 0,50, fino ad un massimo di punti 6. A parità di punteggio precede in graduatoria il candidato più giovane di età, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. In nessun caso sono valutati i periodi di servizio a tempo indeterminato che hanno dato luogo a trattamento pensionistico.
7. È ammesso a sostenere la prova selettiva un numero di candidati, individuati secondo l’ordine della graduatoria formata con le modalità di cui sopra, pari al quintuplo del numero degli incarichi da attribuire con rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale.
8. All’espletamento della prova selettiva attende apposita commissione costituita con le procedure di cui al precedente art. 36.
9. La prova selettiva è intesa ad accertare il possesso del grado di professionalità necessario per l’accesso alla qualifica e profili professionali relativi all’incarico da attribuire, mediante la soluzione, in tempi predeterminati dalla commissione, di apposti quiz a risposta multipla, sulle materie oggetto della prova. Per la valutazione della prova la commissione dispone di 10 punti. Essa si intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 7/10.
10. La graduatoria di merito è formulata sommando al punteggio relativo ai titoli, quello conseguito nella prova selettiva.
11. Con le modalità di cui ai precedenti commi e nel rispetto delle condizioni e dei principi di cui all’art. 92, comma 2 del T.U. 18.08.2000, n. 267, possono essere disposte assunzioni per esigenze di carattere stagionale o per un periodo di mesi tre.
12. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.
Capo IX
Progressione verticale nel sistema di classificazione
Concorso interno.
Art. 80 - Individuazione dei posti.
1. In relazione al disposto dell’art. 4, comma 1, del C.C.N.L. 31 marzo 1999, i posti vacanti della dotazione organica che, in sede di programmazione triennale del fabbisogno del personale non vengono destinati all’accesso dall’esterno, sono coperti, mediante selezione riservata al personale in servizio collocato nella categoria immediatamente inferiore.
2. In relazione al disposto dell’art. 4, comma 2, del sopracitato C.C.N.L. e dell’art. 91, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per i posti individuati nell’allegato B.2), non versando questo ente in situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del T.U. n. 267/2000, si procederà alla loro copertura mediante selezione riservata al personale interno ivi indicato, in quanto caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente all’interno dell’ente.
Art. 81 - Procedure dei concorsi interni e delle progressioni verticali.
1. Le selezioni di cui al precedente art. 86 seguono le stesse modalità e i criteri di valutazione previsti per i concorsi pubblici, a eccezione:
a) della pubblicità del bando, che é fatta con affissione all’albo pretorio e diffusione dello stesso ai diversi settori e alle organizzazioni sindacali interne, e del termine di scadenza del bando che è ridotto a giorni quindici;
b) del contenuto della domanda che può essere limitato alle sole dichiarazioni seguenti:
b.1) l’indicazione della selezione alla quale intendono partecipare;
b.2) il cognome, nome e luogo di nascita, nonché la residenza e l’eventuale recapito;
b.3) il titolo di studio eventualmente richiesto, specificando in quale data e presso quale istituto è stato conseguito e la valutazione riportata, nonché eventuali altri titoli di studio dei quali il concorrente sia in possesso;
b.4) il profilo professionale, l’area di attività e la categoria di appartenenza;
b.5) il possesso della anzianità eventualmente richiesta per l’ammissione al concorso;
b.6) le eventuali sanzioni disciplinari subite nei cinque anni antecedenti la scadenza del bando di concorso.
2. L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti o di documentazione non sanabile è disposta dal responsabile del servizio.
3. Le graduatorie relative alle selezioni interne si esauriscono con la proclamazione dei risultati.
TITOLO VI
LA MOBILITÀ
Art. 82 - Eccedenza di personale – Mobilità collettiva – Mobilità tra pubblico e privato.
1. In presenza delle condizioni previste dall’art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 25 del C.C.N.L. 14 settembre 2000. Si applica comunque la procedura prevista dall’art. 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall’art. 7 della legge 16.01.2003, n. 3.
2. E’ estesa ai dirigenti la disciplina di cui all’art. 23/bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall’art. 7, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145, in ordine alla mobilità tra pubblico e privato.
3. La mobilità di cui al precedente comma 2, è attuata nei limiti e con le modalità previste dal citato art. 23/bis, D.Lgs. n. 165/2001.
TITOLO VII
LE COLLABORAZIONI ESTERNE
Art. 83 - Incarichi a contratto.
1. In relazione a quanto disposto dall’art.110 del T.U. n.267/2000, l’Amministrazione può stipulare contratti per dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva.
2. I contratti di cui al precedente comma possono essere stipulati al di fuori della dotazione organica ed in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’Ente.
3. I soggetti cui conferire l’incarico debbono possedere i requisiti richiesti dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni contrattuali per la qualifica da ricoprire.
4. I contratti di cui al presente articolo non possono avere durata superiore al mandato del sindaco in carica al momento del perfezionamento del contratto.
5. Non possono essere stipulati contratti in misura superiore al 5 % della dotazione organica, e comunque nei limiti di cui al citato art. 110 del T.U. n. 267/2000.
6. Per il trattamento economico trova applicazione quanto previsto dal citato art. 110 del T.U. n.267/2000.
7. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l’ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui agli artt. 242 e 244 del T.U. n. 267/2000. Il testo di questo comma dovrà essere riportato nel contratto di cui al comma 1.
Art. 84 - Conferimento di incarichi a contratto.
1. Il conferimento di incarichi di cui al precedente art.90 può avere luogo in presenza di oggettive, concrete e puntuali situazioni di fatto rispecchianti carenze organizzativo-funzionali di specifiche aree di attività, tali da non poter essere risolte mediante interventi amministrativo-gestionali normali posti in essere dall’interno dell’Ente con l’ausilio delle figure professionali già presenti;
Art. 85 - Incompatibilità.
1. Oltre ai casi di incompatibilità previsti da specifiche disposizioni di legge, non possono essere conferiti gli incarichi di cui al precedente articolo 91:
a) ai conviventi, parenti fino al quarto grado civile od affini fino al secondo grado del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali;
b) ai rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del comune;
c) ai dipendenti del comune, delle sue aziende speciali e delle società con prevalente capitale del comune, anche se collocati in aspettativa;
d) ai soci di società (anche di fatto), aventi per legge o per contratto societario la legale rappresentanza delle stesse od il controllo delle società medesime mediante la detenzione di quote rilevanti del capitale, nonché i direttori tecnici delle società in parola, alle quali il comune abbia affidato appalti di lavori, forniture o servizi o incarichi di natura diversa, che siano in corso di esecuzione al momento dell’affidamento dell’incarico.
Art. 86 - Requisiti per il conferimento dell’incarico a contratto.
1. Gli incarichi di cui al precedente articolo 90, sono conferiti con provvedimento del sindaco, motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 91 e vengono attribuiti a persone che possiedano i requisiti previsti dalla vigente normativa, sia sotto il profilo del titolo di studio posseduto, sia di eventuale iscrizione ad albi professionali richiesta dalla legge, sia, infine, sotto il profilo di precedenti e qualificanti esperienze lavorativo-professionali svolte nel medesimo settore per il quale si vuole conferire l’incarico.
Art. 87 - Stipulazione del contratto e suo contenuto.
1. Alla stipulazione del contratto provvede il responsabile dell’area interessata.
2. Nel contratto, oltre alle generalità delle parti, complete di codice fiscale, dovranno essere previsti:
a) i programmi da realizzare, con indicati i tempi di esecuzione;
b) gli organi preposti alla verifica dei risultati;
c) la previsione della facoltà di revoca dell’incarico in caso di sussistenza di precise ragioni di interesse pubblico, concrete ed attuali, con corrispondente corresponsione di un indennizzo in ragione del periodo di incarico ancora da espletare, da corrispondere a tacitazione di ogni pretesa dello stesso;
d) la previsione della facoltà di risoluzione anticipata dell’incarico per il caso in cui le verifiche effettuate diano luogo all’accertamento del non raggiungimento degli obiettivi; la risoluzione verrà disposta dopo che sia stata effettuata la contestazione per iscritto all’interessato e che allo stesso sia stato assegnato un termine perentorio per presentare le sue controdeduzioni. Sarà fatto salvo il diritto del comune al risarcimento del danno;
e) l’entità del compenso;
f) la durata dell’incarico e la facoltà di proroga da parte del comune per la durata massima consentita;
g) l’obbligo di rispettare il segreto d’ufficio e la specifica menzione della sussistenza di responsabilità civili, penali e contabili nell’espletamento dell’incarico;
h) l’obbligo di un minimo fisso di giorni di presenza presso la sede comunale e la fissazione dei giorni e delle ore nei quali l’interessato dovrà rendersi disponibile al ricevimento del pubblico;
i) l’obbligo di non svolgere, contemporaneamente, altre attività lavorative di carattere subordinato alle dipendenze di datori di lavoro privati o pubblici, nonché l’obbligo di non svolgere contemporanea attività di lavoro libero-professionale in conflitto con i doveri assunti verso il comune e verso gli utenti dei servizi forniti dal comune stesso.
Art. 88 - Inserimento del soggetto con contratto a termine nella struttura del comune.
1. L’incaricato ai sensi dei precedenti articoli è a tutti gli effetti collocato nella struttura del comune e collabora con la struttura amministrativa dello stesso fornendo le prestazioni previste in contratto.
2. L’incaricato, se previsto dal contratto, ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere le proposte di deliberazione inerenti il settore di competenza, nonché di partecipare alle commissioni disciplinate dalla legge o dai regolamenti dell’ente.
3. L’incaricato risponde dei risultati del suo operato al sindaco ed è soggetto, comunque, all’ordinario potere di controllo e vigilanza.
4. L’incaricato avrà libero accesso ad ogni tipo di documentazione necessaria o utile all’espletamento del suo incarico, per l’esecuzione del quale potrà avvalersi di mezzi e di beni del comune.
Art. 89 - Conferimento di incarichi a dipendenti da amministrazione pubblica.
1. Nel caso in cui l’incarico venga conferito a soggetti che provengono da una pubblica amministrazione, trova applicazione l’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, i criteri oggettivi predeterminati.
2. Gli incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche non possono essere conferiti senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l’importo previsto come corrispettivo dell’incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell’amministrazione conferente, è trasferito all’amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
3. Per gli incarichi concernenti i lavori, trova applicazione la legislazione specifica in materia (legge n. 109/1994 e successive modifiche e integrazioni), nonché per la progettazione eseguita all’interno, lo specifico regolamento comunale.
TITOLO VIII
AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO
O DI RICERCA, OVVERO DI CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI ALL’AMMINISTRAZIONE
Art. 90 – Presupposti giuridici
1. L’affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza previsto dall’art. 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché gli incarichi di cui all’art.110 comma 6 del Tuel 267/2000 (collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità) a soggetti estranei all’amministrazione, è disciplinato dal presente capo.
2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti ricorrendo i seguenti presupposti e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza:
a. l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento al Comune e a obiettivi e progetti specifici e determinati;
b. il Comune deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c. la prestazione dev’essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d. sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione e deve sussistere la relativa copertura finanziaria,
Art. 91 – Conferimento degli incarichi
1. Gli incarichi individuali vengono conferiti direttamente dai Responsabili di area.
2. I soggetti cui possono essere affidati gli incarichi individuali ai sensi dell’art.7, co.6 del d.lgs.165/2001 e s.m.i. sono:
· Persone fisiche, esercenti l’attività professionale in via abituale, necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali,
· Persone fisiche, esercenti l’attività professionale in via abituale, non necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali,
· Persone fisiche esercenti l’attività nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
· Persone fisiche esercenti l’attività in via occasionale.
Art. 92 - Programma per il conferimento di incarichi e limite di spesa.
1. Il Comune, individua annualmente, in sede di redazione degli strumenti di programmazione quali il Bilancio di Previsione, la Relazione Previsionale e Programmatica, il Piano del Fabbisogno del Personale nonché il programma degli incarichi di studio, ricerca ovvero consulenza, progetti specifici ed attività che per loro natura necessitano di elevate competenze e professionalità cui ricollegare i contratti di cui all’articolo 99.
2. Il tetto massimo della spesa annua consentita per l’affidamento degli incarichi di cui ai precedenti articoli non dovrà essere superiore all’8% (ottopercento) della somma degli interventi 1 e 3 del titolo I della parte uscita del Bilancio di Previsione annuale.
Art.93 – Procedure comparative per il conferimento degli incarichi
1. Ai fini di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa e per garantire un elevato livello di professionalità degli incarichi, il Comune predispone, quando se ne ravvisa la necessità, un bando o avviso pubblico finalizzato a formare un elenco dei soggetti professionali disponibili a prestare la loro opera in suo favore articolato per specifiche categorie di attività o di specializzazione.
2. Per le professionalità non comprese negli elenchi previsti si procederà con specifici avvisi al pubblico.
3. Il bando e/o l’avviso deve contenere:
i. I termini e i contenuti della domanda che gli interessati devono presentare per ottenere l’ammissione all’elenco,
ii. La produzione del curriculum, da allegare alla domanda;
iii. La predeterminazione dei criteri per la formazione comparativa degli elenchi.
Art.94 – Modalità e criteri della selezione.
1. La selezione avverrà mediante la sola valutazione dei titoli, ovvero mediante la valutazione dei titoli e lo svolgimento di un colloquio.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 95 - Ufficio di supporto agli organi di direzione politica.
1. In relazione al disposto dell’art. 90 del T.U. n. 267/2000, è demandata alla Giunta comunale la costituzione di uffici posti alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
2. Detti uffici possono essere costituiti da dipendenti interni e con collaboratori assunti mediante contratto a tempo determinato, permanendo la condizione che questo ente non sia strutturalmente deficitario o in dissesto dichiarato.
3. Nel caso in cui la giunta si avvalga di collaboratori esterni, si applicano, per la costituzione e la disciplina del rapporto, gli articoli da 89 a 97 del presente regolamento.
4. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.
5. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 4 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.
Art.96 - Criteri di gestione delle risorse umane.
1. La gestione delle risorse umane deve essere finalizzata alla valorizzazione delle attitudini e delle competenze professionali individuali ed improntata alla massima flessibilità ed al pieno coinvolgimento dei dipendenti.
2. La posizione di lavoro nell’ambito della struttura di assegnazione, gli obiettivi assegnati nonché le responsabilità attribuite devono tendere a costituire fattore di motivazione individuale ed a garantire maggiore produttività.
Art.97 - Incentivazione e valutazione del personale.
1. La partecipazione a programmi, piani di lavoro e progetti speciali nonché il raggiungimento degli obiettivi prefissati e la qualità delle prestazioni sono connessi ad un sistema di incentivazione diretta a promuovere il miglioramento organizzativo dell’attività gestionale e progettuale delle strutture dell’Ente.
2. I compensi incentivanti, quali strumenti di gestione delle risorse umane, sono improntati ai principi di trasparenza e pubblicità.
Art.98 - Programmazione del fabbisogno di personale.
1. Le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 91 del T.U. n. 267/2000.
2. La sua approvazione e le relative variazioni sono di competenza della giunta comunale.
Art.99 - Formazione del personale.
1. La formazione e l’aggiornamento professionale dei dipendenti costituiscono strumenti di carattere permanente per la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità presenti nell’amministrazione.
2. Il servizio personale elabora annualmente, sulla base delle richieste pervenute dalle aree, il piano di formazione dei dipendenti.
Art. 100 - Rapporti con l’utenza e qualità dei servizi.
1. I dipendenti assegnati alle strutture comunali che erogano servizi a diretto contatto con i cittadini devono adottare ogni possibile strumento per favorire e valorizzare le relazioni con l’utenza e migliorare la qualità dei servizi.
2. L’attenzione ai rapporti con i cittadini e il miglioramento della qualità dei servizi sono da considerarsi obiettivi da perseguire costantemente e costituiscono elementi di valutazione da parte dei responsabili delle aree.
Art. 101 - Relazioni sindacali. - Sciopero.
1. Il sistema delle relazioni sindacali si conforma ai principi normativi in vigore, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità, si esplica in modo da contemperare gli interessi dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l’esigenza di elevare l’efficacia e l’efficienza dell’attività amministrativa e dei servizi erogati.
2. Le relazioni sindacali sono ispirate alla collaborazione, correttezza, trasparenza e prevenzione dei conflitti.
3. I responsabili delle aree, nell’ambito delle competenze loro assegnate, curano le relazioni sindacali informano e coinvolgono le organizzazioni sindacali, quando lo ritengano opportuno, in base alla specificità della materia.
4. L’astensione dal lavoro per sciopero è regolata dalla legge e dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni - Autonomie locali.
Art. 102 - Patrocinio legale - Polizza assicurativa.
1. L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sino dall’apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l’ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado di giudizio.
3. Anche a tutela dei propri interessi sarà stipulata polizza assicurativa a copertura delle responsabilità civili dei dipendenti ai quali è attribuito uno degli incarichi di cui all’art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.03.1999, derivanti dall’attività propria in capo ai dipendenti.
4. Per il patrocinio legale trovano applicazione, in ogni caso, le norme di cui agli artt. 28 e 43 del C.C.N.L. 14.09.2000.
Art. 103 - Delegazione trattante.
1. Ai fini della stipulazione di contratti collettivi decentrati, la delegazione di parte pubblica è composta dal sindaco o suo delegato, esclusivamente come uditori, dal segretario comunale, nonché, per le materie interessanti uno o più servizi, dai responsabili dei servizi interessati.
Art. 104 - Pari opportunità.
La materia trova disciplina nell’art. 19 del C.C.N.L. 14 settembre 2000.
Art. 105 - Telelavoro.
1. Allo scopo di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane, l’amministrazione assumerà ogni possibile utile iniziativa per l’introduzione di forme di lavoro a distanza (telelavoro), nei limiti e con le modalità di cui all’art. 1 del C.C.N.L. 14 settembre 2000.
Art. 106 - Responsabilità.
1. Tutti i dipendenti preposti alle aree sono responsabili della regolarità e della legalità dei loro atti e degli atti di governo del comune, nonché dell’attività gestionale di loro competenza. Rispondono anche del buon andamento e dell’imparzialità, oltreché del risultato dell’attività svolta dalle strutture cui sono preposti e, inoltre, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati.
2. I responsabili delle aree assicurano l’osservanza dei doveri d’ufficio da parte del personale assegnato al servizio di competenza e, inoltre, l’applicazione del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Gli stessi esercitano sul personale dipendente un potere di disposizione per l’ordinario svolgimento delle attività nel luogo di lavoro.
3. Le competenze e conseguenti responsabilità di cui al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori, sono attribuite a tutti i responsabili delle aree e di servizio aventi autonomia gestionale, nei limiti delle rispettive attribuzioni.
Art. 107 - Collaboratori di giustizia ed altre persone sottoposte a protezione.
1. Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 13 del D.M. 13 maggio 2005 (G.U. 15 luglio 2005, n. 166), ai collaboratori e testimoni di giustizia sottoposti a speciali misure di protezione ed alle altre persone indicate nell'art. 9, comma 5, e nell'art. 16-bis, comma 3, del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8 e successive modificazioni, dipendenti di questo comune, che non possono continuare a svolgere attività lavorativa per motivi di sicurezza, è garantita la conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo di vigenza delle misure stesse.
2. Ai soggetti indicati nel primo comma, dipendenti di altre amministrazioni che, in applicazione delle speciali misure di protezione, vengono trasferiti in questo comune, compatibilmente con la vigente dotazione organica ed il profilo professionale dei soggetti, è assicurata la ricollocazione lavorativa in questo comune tenendo conto delle esigenze di sicurezza e riservatezza degli interessati.
Art. 108 - Gestione del contenzioso del lavoro.
1. In relazione al combinato disposto dell’art. 12 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell’art. 417-bis del C.P.C. inserito dall’art. 42 del D.Lgs. n. 80/1998, la gestione del contenzioso del personale sarà assicurata in una delle forme ivi previste.
2. Le parti possono concordare, in alternativa, di risolvere la controversia mediante l’arbitrato secondo le procedure e con le modalità previste dal C.C.N.L. in materia di procedure di conciliazione e di arbitrato, sottoscritto il 23 gennaio 2001.
Art. 109 - Sanzioni disciplinari e responsabilità.
1. Per le sanzioni disciplinari e responsabilità, trovano applicazione:
– l’art. 55 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
– il capo V del Titolo III . parte prima, del C.C.N.L. 6 luglio 1995, come modificato ed integrato dal Titolo IV del C.C.N.L. 22 gennaio 2004.
Art. 110 - Norme finali.
1. Le disposizioni del presente regolamento si estendono, in quanto applicabili e per quanto non diversamente disciplinato da altri specifici regolamenti, alle istituzioni e ad altri organismi in cui l’ordinamento e funzionamento debbano, per legge, essere disciplinati dallo statuto e dai regolamenti del comune.
2. Il presente regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia di organizzazione, nonché ogni altra precedente disposizione in materia di personale.
Art. 111 - Tutela dei dati personali.
1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Art. 112 - Pubblicità del regolamento.
1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall’art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia sarà altresì trasmessa ai responsabili delle aree e alle rappresentanze sindacali.
Art. 113 - Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui la deliberazione di approvazione, da parte della giunta comunale, competente ai sensi dell’art. 48, comma 3, del T.U. n. 267/2000, sarà divenuta esecutiva.
Allegato B) al C.C.N.L. stipulato il 31 marzo 1999
Declaratorie - Esemplificazione dei profili
DECLARATORIECATEGORIA AAppartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:- Conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola media dell’obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;- Contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;- Problematiche lavorative di tipo semplice;- Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti;Esemplificazione dei profili:- lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna, ritiro della documentazione amministrativa. Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione dell’automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa;- Iavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro.Appartengono alla categoria, ad esempio, i seguenti profili: custode, bidello.CATEGORIA BAppartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:- Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell’obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;- Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/ amministrativi;- Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;- Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale.Relazioni con gli utenti di natura diretta.Esemplificazione dei profili:- lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonchè alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all’organizzazione dl viaggi e riunioni.- lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l’installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all’impianto;- lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull’intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori.Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: lavoratore addetto alla cucina, addetto all’archivio, operatori CED, conduttore di macchine complesse (scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socio assistenziale.Ai sensi dell’art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, potevano essere ascritti alla V qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica B3.CATEGORIA CAppartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:- Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienzapluriennale, con necessità di aggiornamento; - Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;- Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;- Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.Esemplificazione dei profili:- lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza;- Iavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, I’elaborazione e l’analisi dei dati.Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili:esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registrodelle imprese.CATEGORIA DAppartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:- Elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;- Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;- Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;- Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.Esemplificazione dei profili:- lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l’elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari;- Iavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc;- Iavoratore che espleta attività progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell’ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche;- Iavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all’attività amministrativa dell’ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza.Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di: farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività socio assistenziali, culturali e dell’area della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale, segretario economo delle istituzioni scolastiche delle Province.Ai sensi dell’art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, potevano essere ascritti alla Vlll qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3.