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CORONAVIRUS: NUOVO DPCM 03.12.2020

04 dicembre 2020

Il 3 dicembre 2020 il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo Dpcm, che sostituisce quello del 3 novembre, sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19 valide dalla data odierna 4 dicembre al 15 gennaio 2021.
Di seguito elenchiamo le nuove prescrizioni.

Data di Pubblicazione

04 dicembre 2020

Argomenti

Le prescrizioni

Il nuovo dPCM 3 DICEMBRE 2020 che entra in vigore oggi stesso e resterà in vigore 50 giorni (fino al 15 GENNAIO 2021) ha una struttura analoga a quella del dPCM 3/11/2020 costituita da 14 articoli in cui sono definite le limitazioni per tutto il territorio nazionale definito zona gialla e:

  • per quelle Regioni che caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto sono definite come nel precedente dPCM zone arancioni;
  • per quelle Regioni che caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto sono definite come nel precedente dPCM zone rosse.

Qui di seguito riportiamo le limitazioni per le zone, riconosciute dallo scorso DPCM 3 dicembre 2020.

L’articolo 1 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale” ripropone un testo analogo a quello dell’articolo 1 del dPCM 3/11/2020 e nelle regioni individuate come “zone gialle” si dovrà fare riferimento alle indicazioni restrittive contenute nel suddetto articolo. L’unica novità consiste che dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.

L’articolo 2  “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto” è riferito alle zone arancioni che dovranno ottemperare alle indicazioni restrittive contenute in questo articolo:

  • divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori delle regioni stesse, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute mentre il transito sugli stessi territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del dPCM 3/12/2020;
  • divieto di ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
  • nella sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

L’articolo 3 “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto” è riferito alle zone rosse che dovranno ottemperare alle indicazioni restrittive contenute nell’articolo:

  • divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori delle regioni stesse, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute mentre il transito sugli stessi territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del dPCM 3/11/2020;
  • sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
  • sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio;
  • sospensione di tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 10, lettere f) e g) del dPCM 3/12/2020, anche svolte nei centri sportivi all’aperto; sono, altresì, sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
  • possibilità di svolgere, individualmente, attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
  • fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza;
  • sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza;
  • sospensione delle attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 al dPCM 3/12/2020;
  • limitazione della presenza, nel caso di lavori pubblici, del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile;
  • sospensione delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di cu all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell’ordinanza di cui dell’articolo 3 del dPCM 3/12/2020.