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NUOVA ORDINANZA DI ZAIA DEL 17.12.2020

18 dicembre 2020

Il 17 dicembre 2020 il Presidente della Regione Luca Zaia ha firmato una nuova ordinanza sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19 valide dalla data di domani 19 dicembre al 6 gennaio 2021.
Di seguito elenchiamo le nuove prescrizioni

Data di Pubblicazione

18 dicembre 2020

Argomenti

Le prescrizioni

La nuova ordinanza regionale (n. 169 del 17.12.2020) stila ulteriori disposizioni in "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19".

I divieti sono intesi per tutti i Comuni rientranti nel territorio veneto.

In sintesi ecco quanto disposto:

  • Dal 19 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021, dopo le ore 14 non è ammesso lo spostamento in un comune veneto diverso da quello di residenza o dimora, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, o per svolgere attività non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l’abitazione. Lo spostamento verso e da comuni di altre regioni è regolato dalla disciplina statale;
  • E’ sempre possibile lo spostamento fuori comune per usufruire di servizi alla persona (lavanderia, acconciatura, estetista, ecc.);
  • I ristoranti collocati in comuni diversi da quello di residenza o dimora possono essere raggiunti entro le ore 14; il rientro presso la residenza o dimora può avvenire anche oltre tale orario, a seguito della consumazione del pranzo;
  • Sono sempre possibili gli spostamenti anche tra comuni per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé. E’ sempre possibile portare e recarsi a riprendere i minori;
  • E’ sempre possibile lo spostamento tra comuni per partecipare a matrimoni e funerali, da svolgere nel rispetto delle linee guida;
  • E’ sempre possibile lo spostamento da e per stazioni di trasporto pubblico per esigenze proprie di viaggio e per accompagnamento di altri soggetti;
  • E’ sempre possibile il raggiungimento della seconda casa;
  • Per i soggetti che si trovano in albergo, seconda casa o simili, il comune di “riferimento” dal cui territorio operano le limitazioni è quello in cui si trovano l’albergo, seconda casa o simili;
  • Per ridurre i contatti e contenere gli assembramenti, si fa forte raccomandazione affinché l’accesso agli esercizi commerciali e ai servizi del comune di residenza o dimora avvenga dopo le ore 14.

Per consultare il testo ufficiale Vi invitiamo a cliccare qui sotto

Testo ordinanza Zaia 17.12.2020