Seguici su
cerca

Elezioni del 25/09: elettori temporaneamente all'estero

05 agosto 2022

Si invitano i cittadini a prendere visione delle modalità di voto degli italiani temporaneamente all'estero.

Data di Pubblicazione

05 agosto 2022

Elezioni Politiche del 25 settembre 2022: Elettori temporaneamente residenti all’estero

Gli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle prossime elezioni politiche del 25 settembre 2022, nonché i familiari con loro conviventi, potranno esercitare il diritto di voto per corrispondenza (art. 4-bis, comma 1, legge 27 dicembre 2001, n. 459), ricevendo il plico elettorale contenente le schede per il voto all’indirizzo di temporanea dimora all’estero.

Per esercitare il proprio diritto di voto per corrispondenza, tali elettori dovranno far pervenire al Comune di iscrizione nelle liste elettorali un’apposita opzione entro mercoledì 24 agosto 2022. L’opzione (esercitabile tramite il modulo allegato o in carta libera) deve essere inviata al Comune per posta, telefax, posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano, sempre al Comune, anche da persona diversa dall’interessato.

L’opzione, obbligatoriamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero completo cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (ovvero di trovarsi – per motivi di lavoro, studio o cure mediche – per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti, oppure che si è familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni).

Si segnala che per i familiari conviventi dei temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all’estero.

L’opzione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).